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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5498/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo di circa 300 mq. La ricorrente deduceva un unico motivo: errata applicazione della legge e travisamento delle prove. Sosteneva che le istanze di condono presentate dai quattro figli erano comunque tempestive o non potevano essere addebitate agli interessati per eventuali ritardi della Pubblica Amministrazione; inoltre contestava che le date di ultimazione delle opere fossero certe e affermava che non si poteva ritenere che il manufatto fosse stato realizzato oltre il termine previsto per il condono.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per non avere la ricorrente confutato né affrontato gli argomenti e gli elementi oggettivi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, che aveva motivato il rigetto sulla base di provvedimenti amministrativi (diniego del Comune notificato il 21/4/2010) e sul rilievo che le opere risultavano ultimate oltre il termine del 31/3/2003 previsto dal d.l. 30/9/2003, n. 269 (conv. L. 24/11/2003, n. 326) e che talune parti non erano concretamente utilizzabili per lo scopo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Norma penale richiamata per individuare i reati relativi all'abusivismo edilizio contestati alla ricorrente; la sentenza si limita a richiamarla come titolo di reato senza svilupparne l'interpretazione nel dettaglio.

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma del Testo Unico dell'edilizia richiamata in relazione alle fattispecie edilizie contestate; la decisione assume che le opere fossero incompatibili con i requisiti richiesti e che siano state oggetto di diniego di condono.

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Il decreto-legge (convertito) fissava il termine temporale per la definizione/ammissibilità delle domande di condono; la Corte riferisce che il Comune ha accertato l'ultimazione delle opere oltre il termine del 31/3/2003, motivo per il quale le pratiche di condono sono state respinte e ciò è stato ritenuto decisivo ai fini del rigetto della revoca dell'ordine di demolizione.

  • art. 616, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di porre a carico della parte le spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma nella determinazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente costituzionale richiamato in tema di onere delle spese e della misura della sanzione per inammissibilità: la Corte ha osservato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque ritenuto applicabile l'effetto previsto dall'art. 616, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • Per impugnare con efficacia un ordine di demolizione fondato su accertamenti amministrativi (diniego di condono) è necessario confrontare punto per punto le argomentazioni e le evidenze usate dal giudice di merito: affermazioni generiche o congetturali non sono sufficienti in Cassazione.
  • Se il diniego di condono è motivato sull'ultimazione delle opere oltre il termine legislativo (qui il 31/3/2003), il giudice penale può ritenere irrilevante la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione a meno che non sia provato il contrario con documenti e prove precise (date di fine lavori, comunicazioni ufficiali, provvedimenti amministrativi favorevoli).
  • Le istanze di condono presentate da terzi (es. figli) devono risultare efficacemente definite e accertate in senso favorevole per influire sull'esito del procedimento penale: la semplice presentazione o lamentele per ritardi amministrativi non sostituiscono una decisione amministrativa favorevole.
  • In sede di Cassazione è essenziale censurare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata confutazione degli elementi fattuali e giuridici esposti nel provvedimento comporta alto rischio di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso può comportare condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla ed essere pronti a fornire prove concrete a sostegno delle censure.

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