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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino, emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data 31 gennaio 2026, con il quale è stato ordinato alla ricorrente di allontanarsi dal Comune di Torino entro 6 ore dalla notifica ed è stato fatto divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per la durata di sei mesi, nonché del relativo verbale di notifica redatto dalla Questura di Torino - Divisione Polizia Anticrimine in data -OMISSIS- e di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque collegato al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e informativi richiamati nel provvedimento impugnato”;

Giustizia amministrativa202600665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino per sei mesi, con ordine di allontanamento entro sei ore dalla notifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio e il relativo verbale di notifica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferibili ai presupposti sostanziali della misura preventiva e alla valutazione della sua pericolosità. Il provvedimento traeva fondamento dai precedenti penali, di polizia e di prevenzione della ricorrente, inclusa una sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino, nonché dal fatto che, fermata dalla Polizia nel giorno di una manifestazione nazionale collegata al centro sociale “Askatasuna” e alla partecipazione preannunciata di gruppi antagonisti, fosse stata trovata in possesso di occhialini da nuoto, materiale consigliato sui social per proteggersi dai lacrimogeni durante eventuali scontri con le forze dell'ordine. In sede cautelare la ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà di circolazione e dalla necessità di svolgere attività lavorativa occasionale nel Comune di Torino.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base a un esame sommario, ha ritenuto che il foglio di via sia assistito da elementi idonei a giustificare, in via preventiva, un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose: i precedenti della ricorrente, il contesto di condotte violente e turbative della pubblica sicurezza e il possesso degli occhialini da nuoto, in assenza di una plausibile spiegazione alternativa, costituivano un indice non irragionevole della volontà di partecipare alla manifestazione con intenti non pacifici. Il Collegio ha valorizzato anche l'urgenza dell'intervento delle forze dell'ordine, diretto a prevenire la partecipazione di gruppi violenti e i rischi per la sicurezza pubblica, rischi poi concretamente verificatisi. Ha escluso il periculum in mora perché la ricorrente aveva dichiarato di frequentare solo saltuariamente Torino, perché era già decorso più della metà dei sei mesi di efficacia del divieto e perché l'allegata esigenza di lavoro occasionale, prospettata soltanto in udienza, non era stata provata. Ha inoltre rilevato che eventuali esigenze lavorative documentate avrebbero potuto essere soddisfatte mediante autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    La misura del foglio di via obbligatorio può prevedere il divieto di ritorno nel Comune e consente all'autorità di pubblica sicurezza di autorizzare l'ingresso per comprovate ragioni, comprese eventuali esigenze lavorative documentate.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, incluso un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il periculum in mora è stato escluso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è una misura preventiva, non repressiva: non richiede la prova della commissione di un reato, ma una motivata indicazione di comportamenti ed episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, dai quali emerga oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un foglio di via possono essere considerati congiuntamente i precedenti penali, di polizia e di prevenzione dell'interessato e gli elementi obiettivi relativi al contesto concreto di una manifestazione, purché tali elementi costituiscano un indice non irragionevole di una partecipazione con intenti non pacifici.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un divieto di ritorno, il periculum in mora non sussiste quando la frequentazione del luogo interdetto è soltanto saltuaria, una parte significativa della durata della misura è già trascorsa e le esigenze lavorative dedotte non sono state tempestivamente allegate né provate.
  • La possibilità di ottenere dall'autorità di pubblica sicurezza un'autorizzazione all'ingresso per comprovate ragioni, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011, può concorrere a escludere la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dal divieto di ritorno, quando le esigenze personali o lavorative siano documentate.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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