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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00549/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Priolo impugnava il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne emesse dalla Corte d'Appello di Torino (sent. n. 3192/2022 del 22/02/2022 per importazione di cocaina a Malpensa e sent. del 20/06/2024 per detenzione di cocaina a Settimo Torinese). Sosteneva che le condotte fossero parte di un unico disegno criminoso: ruolo continuativo di "supporto logistico" per ricezione, detenzione e cessione di stupefacente, identità della norma sanzionata (art. 73 DPR 309/90), identità di sostanza e la presenza del medesimo correo (Barbaro Francesco). Denunciava violazione degli artt. 81 e 110 e vizio di motivazione del giudice dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente valutato gli indici di continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, coesione dei correi, modalità della condotta, programmazione del disegno criminoso) e che da tali indici non emergesse un'unicità del disegno criminoso. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata: le condotte sono risultate differenti (importazione vs detenzione), non coincidenti i correi (un solo Barbaro in un procedimento, pluralità di correi nell'altro), discontinuità spaziale (Ferno/Malpensa vs Settimo Torinese/San Mauro) e temporale (iato di circa sette mesi). La Corte ha escluso che la mera identità della norma o la presenza di alcuni elementi comuni fosse sufficiente a dimostrare la continuazione; pertanto il rigetto è confermato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la continuazione di reati (criterio di unitarietà per più reati commessi con un disegno criminoso unico). La Corte ricorda che il riconoscimento richiede un accertamento degli indici che provino la pianificazione unitaria.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per concorso di persone; la valutazione della identità o della differenza dei correi è elemento rilevante nella verifica della continuazione.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma che sanziona i reati in materia di stupefacenti; la Corte osserva che la mera identità della norma violata non è di per sé sufficiente a stabilire la continuazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074 - 01)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01

    Principio richiamato circa la necessità di una approfondita verifica degli indici di continuazione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, programmazione dei reati) anche in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di più indici: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, identità dei correi, modalità della condotta, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo.
  • La mera identità della norma sanzionata (es. entrambi i reati previsti dall'art. 73 DPR 309/90) o la presenza di alcuni elementi comuni non è sufficiente a dimostrare la continuazione: è necessario che prevalga un quadro probatorio che indichi un disegno criminoso unitario.
  • Differenze rilevanti quali natura giuridica diversa dei fatti (importazione vs detenzione), diversità dei correi, distanza temporale significativa e discontinuità territoriale sono elementi che favoriscono l'esclusione della continuazione.
  • Il ruolo ricoperto dall'imputato (es. "supporto logistico") può essere un indice di un progetto unitario, ma ha rilievo probatorio solo se inserito in un quadro fattuale coerente che dimostri la programmazione unitaria degli atti.
  • In sede di esecuzione il giudice deve motivare specificamente l'apprezzamento degli indici di continuazione; le censure che si limitano a rivisitare il merito senza superare la motivazione sono inidonee.
  • Chi invoca la continuazione ha l'onere di dimostrare, con valutazione complessiva degli indici, che i reati successivi siano stati previsti nelle linee essenziali al momento della commissione del primo.
  • Se è presente un iato temporale di rilievo (es. mesi) e diversità dei luoghi, il giudice è legittimato a ritenere che si tratti di volizioni autonome salvo prova contraria.
  • La presenza del medesimo coautore in entrambi i fatti costituisce un elemento importante ma non decisivo: deve essere valutato insieme agli altri indici (luogo, tempo, modalità, altri correi).

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