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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11929/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la sentenza del 18/01/2021 della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna (Tribunale di Firenze 15/11/2017) per rapina aggravata. Motivi principali: per Gianoglio: (i) mancanza/contraddittorietà della motivazione rispetto alla riferibilità soggettiva e omissione di valutazione di elementi difensivi; (ii) nullità per applicazione di una circostanza aggravante (art.112 n.2 c.p.) non contestata ritualemente. Per Frroku: (i) rinnovazione istruttoria respinta (perizia antropometrica ed esami testimoniali) e censura della motivazione; (ii) contestazione dell'attendibilità del riconoscimento della persona offesa e travisamento delle dichiarazioni di un teste; (iii) errata applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite"; (iv) errata qualificazione del concorso per le lesioni (artt.110/116 c.p.). Per Kamberaj: (i) motivazione carente, travisamento della prova e mancata chiarificazione del ruolo; (ii) eccessività della pena rispetto ai correi e disparità di trattamento; (iii) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i tre ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, perché sollevano questioni di merito non consentite in sede di legittimità, sono in gran parte reiterazioni delle stesse doglianze già esaminate e risolte in appello e non evidenziano vizi di motivazione 'manifesta' o travisamento della prova nei termini richiesti. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello e il Tribunale avevano corroborato la responsabilità con molteplici elementi convergenti (dichiarazioni della persona offesa, riconoscimento fotografico, immagini di videosorveglianza, testimonianze, riscontri su autovettura, tracciamenti telefonici, perquisizione, referto medico, ecc.). Sono state inoltre rigettate le censure relative alla rinnovazione dell'istruttoria (non sussistevano mezzi sopravvenuti o decisivi non dichiarativi) e quelle concernenti l'aggravante "delle più persone riunite" e il concorso nelle lesioni. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.616 c.p.p., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e sanzione a favore della cassa delle ammende pari a euro tremila circa.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (co.1 lett. e))

    Usato per valutare le censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero critiche di merito o non dimostrassero una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione tale da consentire il controllo di legittimità

  • art. 546 c.p.p. (lett. e))

    Richiamato come riferimento normativo collegato alle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto assorbita la questione nella disciplina del giudizio di legittimità

  • art. 522 c.p.p. (comma 2)

    Richiamato in relazione alla contestazione di una circostanza aggravante non ritualemente dedotta: la Corte ha osservato che, non essendo stata censurata in appello, la questione non è devoluta e pertanto non è proponibile in cassazione

  • art. 112 cod. pen. (n.2)

    Aggravante richiamata dai ricorrenti (contestata la sua applicazione senza formale contestazione): la Corte ha ritenuto che l'atto di appello non avesse devoluto la questione, impedendo la censura in sede di legittimità

  • art. 628 co.3 n.1 c.p.

    Norma dell'aggravante per la presenza di più persone riunite: la Corte ha confermato l'interpretazione che tale aggravante ricorre quando più compartecipi sono simultaneamente presenti nel luogo e momento del fatto, non essendo richiesto che tutti compiano contemporaneamente la stessa azione violenta

  • artt. 110 e 116 c.p.

    Richiamati nella discussione sul concorso anomalo per le lesioni: la Corte di merito ha ritenuto le lesioni come evento voluto o imputabile a tutti i complici (anche per dolo eventuale), decisione ritenuta di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 192 c.p.p.

    Principi di valutazione della prova e massime di esperienza: la Corte ha affermato che la motivazione tiene conto unitariamente del complesso probatorio e non è viziata da travisamento

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della discussione sull'impugnazione delle statuizioni di merito e del sindacato della motivazione (valutazione da parte del giudice di appello)

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la loro esclusione sia stata congrua in ragione dell'elevato disvalore della condotta e dell'assenza di elementi di segno positivo tali da giustificare l'applicazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati

  • art. 581 c.p.p. (comma 1 lett. c))

    Richiamata in relazione al requisito di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha evidenziato che i ricorsi erano spesso ripetizioni dei motivi già svolti in appello e mancavano della necessaria esposizione dettagliata delle ragioni

  • art. 533 e 192 c.p.p. (richiami giurisprudenziali sul travisamento della prova)

    La Corte ha richiamato i criteri consolidati per dedurre il travisamento della prova in cassazione (es. doppia conforme, macroscopica evidenza), ritenendo che tali condizioni non sussistessero

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per criticare la valutazione di merito dei fatti: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti sono inammissibili
  • Per contestare la motivazione in cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà oppure un travisamento della prova in termini tali (es. doppia conforme) da risultare evidente; censure parziali o frammentarie non sono sufficienti
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è ammessa solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, o per mezzi istruttori decisivi non dichiarativi; le richieste che mirano ad acquisire semplici dichiarazioni integrative o a proporre una diversa valutazione non giustificano la riapertura
  • Una circostanza aggravante non contestata ritualemente o non dedotta in appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione: l'assenza di devoluzione interrompe la catena revisoria
  • Il riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" può essere applicato quando più complici sono simultaneamente presenti nel luogo e nel momento del fatto, anche se solo alcuni pongono in essere materialmente la violenza
  • Per contestare una disparità di trattamento sanzionatorio fra correi è necessario dimostrare asserzioni irragionevoli o paradossali nella motivazione; la mera differenza di pena non è di per sé vizio
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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