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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 181/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.05.2024.

Giustizia amministrativa202501498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 181/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 181/2024, divenuta definitiva e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza civile. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale presupposto è passato in giudicato, è stato portato a conoscenza dell'amministrazione e quest'ultima permane inadempiente rispetto alle statuizioni esecutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte interessata, in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire detraendo le somme o le utilità che l'amministrazione abbia eventualmente già corrisposto o attribuito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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