Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) emessa dal Tribunale di Vercelli e confermata dalla Corte d'Appello di Torino, lamentando violazione di legge (art. 640 c.p.) e vizio di motivazione circa la responsabilità penale e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accertato che le persone offese (Linda Salvagno e Christian Poletti) hanno rimesso la querela il 30/08/2024 e che la Bonora ha accettato la remissione. Poiché il reato di truffa è procedibile a querela di parte, il reato si è estinto per intervenuta remissione della querela e accettazione della querelata. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma delittuosa relativa al reato di truffa; nel caso concreto la pretesa violazione è stata oggetto dell'impugnazione, ma la questione sostanziale è stata resa irrilevante dall'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare proscioglimento nel merito; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi che consentissero il proscioglimento sul merito, e pertanto ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 340 cod. proc. pen.
Disposizione che regola l'addebito delle spese processuali; la Corte ha ritenuto di condannare l'imputata al pagamento delle spese nonostante l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato procedibile a querela di parte solo se la remissione è accettata dall'imputato/querelato.
- Se il reato si è estinto per remissione della querela, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, salvo che emergano elementi che impongano un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- L'accertamento dell'estinzione del reato rende irrilevanti i profili di responsabilità sostanziale previamente decisi: non si procede alla rivalutazione del merito quando l'estinzione opera pienamente.
- L'estinzione del reato non esclude di per sé la possibilità di una condanna alle spese processuali a carico dell'imputato, con applicazione delle norme processuali che regolano tali spese (qui art. 340 c.p.p.).
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare formalmente la remissione della querela e la sua accettazione per ottenere l'estinzione del procedimento; la mancata accettazione da parte dell'imputato impedisce l'operatività dell'estinzione.
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