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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 773/2023 del 25/10/2023, r.g. n. 1651/2023.

Giustizia amministrativa202501095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 773/2023, recante condanna al pagamento di 1.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, notificata all'amministrazione il 27 ottobre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 giugno 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto all'obbligo di pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il giudizio di ottemperanza, ritenendo sussistente la propria competenza a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore ipotesi di mancato adempimento, ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire per ottenere l'esecuzione del giudicato e, in particolare, delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudice amministrativo può conoscere dell'ottemperanza alle sentenze definitive del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è subordinata al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001

    La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, fondata sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus “Carta del Docente”

    Costituisce il titolo normativo sostanziale del credito riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Per l'ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La regola per cui il commissario ad acta non percepisce un compenso ulteriore, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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