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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21513/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La creditrice, munita di titolo esecutivo giudiziale, aveva intimato precetto di pagamento al proprio debitore e, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., aveva notificato l'intimazione anche a due terze acquirenti di immobili del debitore, già gravati da ipoteca giudiziale, minacciando l'esecuzione forzata sui beni ai sensi dell'art. 605 c.p.c. Le terze acquirenti proponevano opposizione al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.; una di esse proponeva poi anche opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. iniziata l'esecuzione. Riunite le opposizioni, il Tribunale dichiarava la nullità dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento, nonché l'inesistenza del diritto della banca interveniente di intervenire nella procedura. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, poiché il debitore principale non era stato evocato nelle opposizioni promosse dai terzi proprietari contro il creditore procedente.

La decisione

La Corte ha rilevato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario nei confronti del solo creditore procedente manca un litisconsorte necessario, ossia il debitore diretto, il cui accertamento è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Tale omissione ha determinato la nullità dell'intero processo di merito. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata e la causa è stata rimessa al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché assorbiti dal rilievo preliminare sul contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 602 c.p.c.

    nelle espropriazioni contro il terzo proprietario l'azione esecutiva si svolge nei confronti dei beni del terzo acquirente gravati da garanzia reale; il debitore resta parte necessaria del relativo giudizio di opposizione.

  • art. 605 c.p.c.

    viene richiamato per la minaccia di esecuzione forzata sui beni del terzo proprietario.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    è il rimedio proposto contro il precetto dal terzo proprietario assoggettato all'esecuzione.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    è il rimedio successivamente proposto a esecuzione iniziata.

  • art. 375 c.p.c.

    base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    base per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    è richiamato nel principio secondo cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio in appello, la causa va rimessa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il processo è viziato da difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla ricorrente avvocato di stare in giudizio personalmente.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione promossa dal terzo proprietario contro il creditore procedente, il debitore diretto è litisconsorte necessario, perché la decisione sull'azione esecutiva produce effetti immediati anche nei suoi confronti.
  • La mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario rende nullo l'intero processo; il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Quando la nullità deriva da violazione del contraddittorio non sanata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado.
  • Se il rilievo preliminare sul difetto di integrità del contraddittorio è assorbente, i motivi di ricorso non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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