Cassazione Penale, Sentenza n. 9071/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
FALL AHMADOU impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per: capo a) reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975; capo b) lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.). Con il primo motivo deduce violazione di norma e difetto di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione (art. 129 c.p.p.); con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo a) commesso il 19/12/2017 (reato contravvenzionale con pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni, con prescrizione quinquennale) e, conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo e ha eliminato l'aumento di pena per continuazione corrispondente (riduzione di un mese di reclusione). Per il reato di cui al capo b) (lesioni aggravate dall'uso di armi, pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni) la prescrizione non è maturata (termine di prescrizione posto al 15/06/2025) e il motivo relativo all'art. 131‑bis c.p. è stato dichiarato inammissibile perché meramente ripetitivo rispetto alle deduzioni già svolte in appello. Il ricorso è quindi annullato limitatamente al capo a) e inammissibile per il resto.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3
art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975
Il reato contestato al capo a) è qualificato come contravvenzione punita con pena dell'arresto da sei mesi a due anni; da ciò il calcolo della prescrizione come periodo quinquennale.
codice penale, art. 582
Richiamato per la configurazione di lesioni personali; applicato insieme all'art. 585 e alle aggravanti per valutare pena e termine prescrizionale.
codice penale, art. 585
Richiama la fattispecie delle lesioni aggravate (nello specifico per l'uso di armi) con conseguente inquadramento sanzionatorio (reclusione 6 mesi-3 anni) e relativo termine di prescrizione.
codice di procedura penale, art. 129
Gli argomenti del ricorrente riguardanti la mancata declaratoria di prescrizione sono fondati parzialmente: la Corte ha verificato e dichiarato la prescrizione per il capo a).
codice penale, art. 131‑bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la relativa doglianza indeducibile/inammissibile perché costituita da mere ripetizioni di motivi già disattesi in appello, senza critica specifica e argomentata.
codice penale, art. 157
artt. 157 e 161 c.p. (richiamati assieme)
Utilizzati per il calcolo del tempo necessario alla prescrizione in rapporto alla pena applicabile; insieme all'art. 161 hanno contribuito alla determinazione del termine prescrizionale forfettario per il reato contravvenzionale.
codice penale, art. 159
Richiamato in tema di cause di sospensione della prescrizione: l'assenza di cause sospensive ha consentito alla Corte di dichiarare la prescrizione del capo a).
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. I
art. 620, comma primo, lett. I), c.p.p.
Consente alla Suprema Corte, accertata la prescrizione di uno dei reati, di eliminare la parte di pena corrispondente al reato estinto; in concreto la Corte ha eliminato un mese di reclusione corrispondente all'aumento per continuazione.
Massime di principio
- Quando un reato è qualificato come contravvenzione con pena massima entro i limiti dell'arresto, il termine prescrizionale va calcolato secondo le regole del codice penale (artt. 157, 159, 161) e può portare all'estinzione del reato se il periodo è decorso prima della pronuncia di merito.
- Se solo una parte delle imputazioni si estingue per prescrizione, la Corte può annullare la decisione limitatamente a quel capo e ridurre/eliminare la parte di pena derivante dalla continuazione in relazione al reato estinto (art. 620 c.p.p.).
- Le doglianze in cassazione che si limitano a ripetere i motivi già dedotti in grado di appello senza fornire una criticità specifica e nuova possono essere dichiarate indeducibili o inammissibili.
- L'invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede un'argomentazione specifica e motivata: la mera reiterazione di quanto già proposto nei gradi precedenti è spesso insufficiente per ottenere l'accoglimento in cassazione.
- Per sapere se un reato è prescritto occorre determinare esattamente la fattispecie penale, la pena edittale applicabile e verificare l'eventuale presenza di cause sospensive o interruttive della prescrizione; errori nel computo possono essere impugnati con successo se adeguatamente documentati.
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