Cassazione Penale, Sentenza n. 22708/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 07/02/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Bologna aveva ritenuto che l'atto telematico non rispettasse i requisiti tecnici del "documento informatico" previsti dall'art.24, comma 6-bis del D.L. 137/2020 e dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi (il ricorso era stato redatto in modalità analogica, stampato, scansionato e poi trasmesso come immagine con apposizione di firma digitale, anziché essere nativamente generato in formato PDF e firmato digitalmente). La difesa ha impugnato tale decisione in Cassazione sostenendo che l'inammissibilità per questa ipotesi non è prevista dalla legge e che l'atto, comunque firmato digitalmente e trasmesso tramite PEC, non poteva considerarsi inammissibile per il solo fatto di essere stato soggetto ad un passaggio intermedio di scansione; ha poi proposto, con memoria ex art.585 c.4 c.p.p., un motivo nuovo relativo alla presunta perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine di cui all'art.309 c.10 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata per errore nell'applicazione della disciplina sull'inammissibilità. Ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria dell'art.24 comma 6-sexies D.L. 137/2020 elenca tassativamente i casi di inammissibilità (es. mancanza di firma digitale, copie immagine non sottoscritte digitalmente, PEC non registrata o non intestata, invio a indirizzo diverso) e che nel caso concreto non ricorreva alcuno di tali casi poiché l'atto risultava sottoscritto digitalmente e inviato tramite PEC. Ha altresì affermato che la prescrizione tecnica contenuta nel provvedimento direttoriale (documento nativo PDF, non scansione) non comporta automaticamente la sanzione dell'inammissibilità se non è espressamente prevista tra le ipotesi tassative. Sul secondo motivo (perdita di efficacia della misura per decorso del termine di 10 giorni) la Corte lo ha ritenuto tardivo e, comunque, infondato: una pronuncia di inammissibilità rientra tra le "decisioni sulla richiesta di riesame" previste dall'art.309 c.9 c.p.p., perciò la misura non è divenuta inefficace per il solo fatto che il Tribunale non abbia deciso sul merito sostanziale. Conseguentemente la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, perché proceda ulteriormente sulla richiesta di riesame.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.24, comma 6-bis
"fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"
La norma prescrive che l'atto di impugnazione sia documento informatico sottoscritto digitalmente e consente espressamente che gli allegati siano copie informatiche per immagine sottoscritte digitalmente per conformità. Il giudice ha distinto tra atto principale (che deve essere documento informatico sottoscritto digitalmente) e allegati (per i quali la copia immagine è ammessa se sottoscritta digitalmente per conformità).
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (9 novembre 2020), art.3, comma 1
"è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata"
Il provvedimento tecnico richiede che il documento informatico sia prodotto in formato PDF nativo da programma di videoscrittura (non da scansione) e sottoscritto digitalmente. La Corte ha ritenuto che si tratti di prescrizioni tecniche rilevanti, ma la loro violazione non è automaticamente sanzionata con l'inammissibilità, salvo che la sanzione sia prevista espressamente dalla norma primaria.
D.L. n.137/2020, art.24, comma 6-sexies
"fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ..."
La norma elenca tassativamente le ipotesi concretamente sanzionate con l'inammissibilità. Poiché tali ipotesi non comprendono il caso della mera formazione analogica con successiva scansione e firma digitale, l'inammissibilità non poteva essere pronunciata sulla base esclusivo di tale difetto tecnico.
Codice di procedura penale, artt. 581, 582, 583 e art.591 lett. c)
Le norme codicistiche disciplinano i requisiti formali dell'impugnazione (forma scritta, indicazione dell'atto impugnato, dei capi e punti di doglianza e dei motivi). La Corte ha rilevato che tali requisiti sostanziali risultavano rispettati nel ricorso, sicché non poteva pronunciarsi inammissibilità per carenze contenutistiche.
Codice di procedura penale, art.309 commi 9 e 10
Il termine di 10 giorni per la decisione sul riesame è finalizzato a tutela della libertà del cautelato, ma l'art.309 comma 9 include tra le possibili decisioni anche la dichiarazione di inammissibilità; pertanto una pronuncia di inammissibilità rientra nella "decisione sulla richiesta di riesame" e impedisce la perdita automatica di efficacia della misura ai sensi del comma 10.
Codice di procedura penale, art.585 comma 4
I "motivi nuovi" depositati in Cassazione devono essere tempestivi e funzionalmente collegati ai motivi originari; la Corte ha ritenuto tardivo il motivo nuovo relativo all'inefficacia della misura e, in ogni caso, non connesso in modo idoneo.
Massime di principio
- La semplice formazione analogica dell'atto e la sua successiva scansione, anche se accompagnata dall'apposizione di firma digitale e dall'invio tramite PEC, non comportano automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se ricorra una delle ipotesi tassative di inammissibilità previste dall'art.24 comma 6-sexies D.L. 137/2020 (es. mancanza di firma digitale, copie immagine non sottoscritte digitalmente, PEC non registrata o non intestata, invio a indirizzo errato).
- Per gli allegati è ammessa la copia informatica per immagine, ma essa deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore per attestare la conformità all'originale; la conformità degli allegati è quindi un requisito formale espressamente previsto.
- Le prescrizioni tecniche del provvedimento direttoriale (documento nativo PDF, non scansione) sono regole di corretto funzionamento del processo telematico e vanno rispettate per evitare criticità pratiche, ma la loro violazione non sempre comporta la sanzione processuale dell'inammissibilità se quest'ultima non è stata espressamente prevista dalla norma primaria.
- Nel valutare la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini ai fini del riesame, va considerato che qualsiasi pronuncia sul riesame (inclusa la dichiarazione di inammissibilità) costituisce decisione ai sensi dell'art.309 c.9 e interrompe il decorso che porterebbe all'inefficacia della misura; va fatta attenzione al corretto uso dei rimedi (revoca tramite art.306 c.p.p. o impugnazioni) e ai termini per proporre motivi nuovi in Cassazione.
- Per minimizzare rischi procedurali, il difensore dovrebbe produrre l'atto in formato digitale nativo (PDF generato da programma di videoscrittura) e apporre la firma digitale prima della trasmissione, usare le PEC registrate e intestate e sottoscrivere digitalmente le copie immagine degli allegati, attenendosi alle regole tecniche del Direttore generale.
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