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Ordinanza

Ordinanza n. 1079/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO - della Determinazione Dirigenziale n. 8814/2025 del 07.10.2025 dell'Area Attività Commerciali e SUAP del Comune di Milano, a firma del Direttore Fabio Mancuso, recante ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DI DUE EDIZIONI DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINO DI NATALE IN DUOMO”: DAL 1° DICEMBRE 2025 AL 6 GENNAIO 2026 E DAL 1° DICEMBRE 2026 AL 6 GENNAIO 2027. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI PRO MERCATINO DI NATALE IN DUOMO, COMPOSTA DA PROMO.TER UNIONE E PRISMA S.R.L.” - di tutti i verbali delle operazioni di gara, conosciuti solo il 30.10.2025, all'esito dell'accoglimento parziale dell'istanza di accesso agli atti avanzata all'Amministrazione resistente, e in particolare: · del Verbale n. 2 della seduta riservata della Commissione Giudicatrice tenutasi il 23.09.2025, con specifico riferimento alle valutazioni espresse nei confronti dell'offerta tecnica formulata dalla Ricorrente · del Verbale n. 3 della seduta riservata della Commissione Giudicatrice tenutasi il 30.09.2025, con specifico riferimento alle valutazioni espresse nei confronti dell'offerta tecnica formulata dalla Ricorrente; · del Verbale n. 3 della seduta pubblica della Commissione di Gara tenutasi il 02.10.2025, recante ad oggetto “Proposta di Aggiudica” a favore della Costituenda ATI “Pro Mercatino di Natale in Duomo” · nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di proporre, anche in separata sede, domanda di risarcimento danni per equivalente; PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della Ricorrente ad ottenere, a titolo di risarcimento in forma specifica, l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto, con diritto ad ottenere la stipula del relativo contratto e, in ogni caso, il rilascio della relativa autorizzazione temporanea di vendita su suolo pubblico con conseguente concessione di occupazione di suolo pubblico. In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, Orofino Produzioni S.r.l. si riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto relativo alla procedura in oggetto e in ogni caso dell'autorizzazione temporanea di vendita su suolo pubblico con conseguente concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui nelle more del presente procedimento la Costituenda ATI risulti essere stata sottoscrittrice e/o destinataria (in ogni caso, si tratta di atti non conosciuti); E PER IL SUBENTRO della Orofino Produzioni S.r.l. nell'aggiudicazione e nei relativi contratto, autorizzazione e/o concessione, ai sensi degli artt. 122 e 124, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202504411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché il Comune ha integralmente osteso la documentazione richiesta e il difensore della ricorrente lo ha confermato alla camera di consiglio. Le spese della fase di accesso sono state integralmente compensate, considerando le peculiarità della vicenda e la pronta attivazione dell'amministrazione per evadere l'istanza.

TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: atti della procedura comunale per l'individuazione del soggetto organizzatore di due edizioni della manifestazione "Mercatino di Natale in Duomo", limitatamente alla domanda di accesso agli atti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Milano e, con istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione indicata nell'istanza del 29 ottobre 2025, nonché l'ordine di esibizione da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto e documentato di avere trasmesso, il 30 ottobre 2025, la documentazione immediatamente ostensibile e, il 12 gennaio 2026, l'ulteriore documentazione all'esito del contraddittorio con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la domanda è stata dichiarata priva di ulteriore oggetto perché la documentazione richiesta è stata integralmente esibita nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale di accesso deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta, quando l'amministrazione esibisce gli atti nel corso del giudizio e il ricorrente conferma che l'ostensione è completa.
  • La pronta attivazione dell'amministrazione per definire l'istanza di accesso, unitamente alle peculiarità concrete della vicenda, può giustificare la compensazione delle spese della fase di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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