Cassazione Penale, Sentenza n. 3441/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente ha dedotto che la documentazione contabile fosse comunque ricostruibile tramite il software gestionale 'Profis' e ha contestato che la corte non avesse valutato specificamente l'esistenza del dolo specifico né la destinazione di beni (leasing e macchine) ritenuti distratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'allegazione sulla disponibilità del software gestionale poiché non era stata prodotta né era stata dimostrata la messa a disposizione della documentazione in formato leggibile. Ha confermato che la fattispecie di bancarotta documentale è reato di evento e richiede dolo generico (consapevolezza che la tenuta confusa della contabilità possa impedire la ricostruzione del patrimonio), perciò ogni censura sul presunto dolo specifico è infondata. Sulla bancarotta patrimoniale ha richiamato il principio che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni; le generiche allegazioni circa il software non sono state ritenute idonee né autosufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 223 e 216 c.p. (bancarotta fraudolenta)
La bancarotta documentale è configurata come reato di evento: l'elemento oggettivo è l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e i movimenti contabili in conseguenza della irregolare tenuta della documentazione. Sotto il profilo soggettivo, questa forma di bancarotta richiede il dolo generico (consapevolezza che la condotta renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione), non il dolo specifico.
art. 2220 c.c.
Le scritture possono essere conservate su supporti informatici o di immagini a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti e siano, se richiesto, immediatamente rendibili leggibili mediante i mezzi messi a disposizione da chi utilizza tali supporti. L'assenza di messa a disposizione rende inidonea la mera allegazione dell'esistenza del software.
comma 4-ter dell'art. 7 del d.l. n. 357/1994, conv. dalla legge n. 489/1994
Normativa fiscale richiamata in tema di conservazione elettronica dei documenti: rafforza il principio che il supporto informatico è valido solo se le registrazioni corrispondono ai documenti originali e sono rese disponibili in modo leggibile.
Principio giurisprudenziale sulla prova della distrazione
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o occultamento di beni della società può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione degli stessi; dunque l'onere di provare la regolare destinazione/celebrazione dei beni incombe sull'amministratore.
Massime di principio
- La mera indicazione dell'esistenza di un software gestionale non è idonea a provare la ricostruzione delle scritture: occorre produrre il supporto o dimostrare la concreta messa a disposizione e la leggibilità dei dati.
- La bancarotta documentale è reato di evento e, per la sua configurazione, è sufficiente il dolo generico; non è necessario provare un dolo specifico volto a sottrarre o distrarre beni.
- Per contestare la ricostruzione patrimoniale il ricorrente deve indicare e allegare specifiche prove documentali: allegazioni generiche e non accompagnate da documenti non sono autosufficienti.
- In caso di accusa di distrazione di beni, l'amministratore ha l'onere di dimostrare la destinazione dei beni o la loro restituzione al concedente; la mancata prova favorisce la desumibilità della distrazione.
- Le censure sulla motivazione della sentenza di merito richiedono che siano puntualmente indicate le omissioni o travisamenti probatori e che tali censure siano supportate da documentazione concreta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →