Cassazione Civile, Ordinanza n. 19096/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un accertamento fiscale relativo al reddito di partecipazione in una società di persone. La decisione di merito della Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato quella di primo grado, che era favorevole alle contribuenti. In sede di legittimità il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre la Corte ha rilevato che, trattandosi di lite che coinvolgeva soci, società di persone e Amministrazione finanziaria, era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Poiché l'integrazione non è stata eseguita entro il termine assegnato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, già ordinata con provvedimento interlocutorio, in una controversia con litisconsorzio necessario tra soci, società di persone e Agenzia delle Entrate. Non essendo stato rispettato l'ordine entro il termine fissato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate anche alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie che investono rapporti inscindibili tra soci, società di persone e Amministrazione finanziaria, ricorre un litisconsorzio necessario che impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati anche nel giudizio di legittimità.
- Se la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio e la parte ricorrente non vi provvede nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L'omessa integrazione del contraddittorio rilevata in cassazione determina la soccombenza processuale della parte ricorrente, con condanna alle spese e applicazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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