Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19096/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un accertamento fiscale relativo al reddito di partecipazione in una società di persone. La decisione di merito della Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato quella di primo grado, che era favorevole alle contribuenti. In sede di legittimità il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre la Corte ha rilevato che, trattandosi di lite che coinvolgeva soci, società di persone e Amministrazione finanziaria, era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Poiché l'integrazione non è stata eseguita entro il termine assegnato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, già ordinata con provvedimento interlocutorio, in una controversia con litisconsorzio necessario tra soci, società di persone e Agenzia delle Entrate. Non essendo stato rispettato l'ordine entro il termine fissato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate anche alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie che investono rapporti inscindibili tra soci, società di persone e Amministrazione finanziaria, ricorre un litisconsorzio necessario che impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati anche nel giudizio di legittimità.
  • Se la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio e la parte ricorrente non vi provvede nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio rilevata in cassazione determina la soccombenza processuale della parte ricorrente, con condanna alle spese e applicazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.