Sentenza del 20/09/2018 n. 3915 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estratto di ruolo - impugnazione- presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria risultante dall'estratto di ruolo, chiedendone in sostanza il controllo o l'annullamento senza impugnare contestualmente l'atto impositivo notificato, di regola, mediante cartella di pagamento. La questione riguardava quindi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.
La decisione
La sentenza afferma che l'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile. Deve essere contestato insieme all'atto impositivo o alla cartella regolarmente notificata. In assenza di un atto impugnabile e di un interesse concreto e attuale, il ricorso non è ammissibile, poiché il processo tributario non consente, in via generale, azioni di mero accertamento negativo del tributo. Il ricorrente, pertanto, non ottiene l'annullamento dell'estratto di ruolo.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i termini e le modalità di impugnazione degli atti tributari. L'impugnazione deve riguardare un atto autonomamente impugnabile e deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge.
Art. 3 della legge 20 giugno 1982, n. 890
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti a mezzo posta, tra cui gli atti della riscossione. La cartella o l'atto impositivo notificato costituisce, di regola, l'atto da contestare, non il mero estratto interno del ruolo.
Massime di principio
- Il semplice estratto di ruolo, essendo un documento interno e informativo, non è normalmente sufficiente per instaurare autonomamente un giudizio tributario.
- La contestazione deve essere rivolta contro l'atto impositivo o della riscossione effettivamente notificato, come la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o altro atto previsto dalla legge.
- Prima di ricorrere occorre verificare l'esistenza di un interesse concreto e attuale e il rispetto dei termini di impugnazione decorrenti dalla notifica dell'atto impugnabile.
- Un ricorso volto soltanto a ottenere una dichiarazione astratta di inesistenza o non debenza del tributo, senza impugnazione di un atto tributario, è in linea generale inammissibile.
- La giurisprudenza citata conferma che l'estratto di ruolo può assumere rilievo probatorio o informativo, ma non sostituisce l'atto impositivo o esecutivo che deve essere formalmente impugnato.
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