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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15365/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per le impugnazioni contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata tra le parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato la sanzione irrogata e lamentando, in particolare, carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 125 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che, una volta raggiunto l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze riferite ai motivi ai quali la parte abbia rinunciato e, comunque, quelle inerenti alla pena concordata, salvo i casi di pena illegale, di vizi nella formazione della volontà, di difetto di consenso del pubblico ministero o di difformità tra accordo e decisione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    accordo delle parti sulla pena in appello

    L'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia alle doglianze incompatibili con l'intesa raggiunta e preclude, in cassazione, ogni motivo relativo a questioni rinunciate o alla quantificazione della pena concordata, salvo eccezioni limitate.

  • art. 125 c.p.p.

    È stata dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla pena, ma la censura è stata ritenuta preclusa dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. può essere adottata senza formalità secondo il modello procedimentale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il concordato in appello sulla pena determina una preclusione ampia nel successivo giudizio di legittimità: non sono deducibili i motivi ai quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo, né le censure che investono la misura della pena concordata.
  • Le uniche doglianze ancora proponibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. riguardano profili estranei alla rinuncia negoziale, come la pena illegale, i vizi della volontà di aderire al concordato, l'assenza di consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità secondo il rito camerale semplificato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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