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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18381/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 01/10/2024: (1) primo motivo - eccezione di nullità/esecutività della sentenza della Corte d'appello di Trieste del 05/10/2021 per mancata traduzione in lingua conosciuta (croato), ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; (2) secondo motivo - censura della determinazione degli aumenti di pena per il riconoscimento della continuazione (reati giudicati con sentenze diverse, tra cui sentenza sub 1 e sentenza sub 2), per mancanza/insufficienza della motivazione circa l'entità degli aumenti ex art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Primo motivo respinto: la Corte ha ritenuto che il G.E. abbia adeguatamente motivato l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte della Murtic sulla base di atti di ufficio (verbale di perquisizione e sequestro), per cui la mancata traduzione non annulla l'esecutività. Secondo motivo accolto: la Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso l'adeguata motivazione richiesta in relazione agli aumenti per i reati-satellite ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena del reato continuato e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Invocato nella eccezione relativa alla formazione del titolo esecutivo; il G.E. ha respinto l'eccezione ritenendo formato validamente il titolo esecutivo con riferimento alla sentenza della Corte d'appello del 05/10/2021.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Riguarda il diritto alla traduzione degli atti e alla conoscenza della lingua: la Corte ha ritenuto che l'accertamento della comprensione della lingua italiana sia valutazione di merito adeguatamente motivata sul fascicolo e non censurabile in sede di legittimità quando basata su atti specifici.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul cumulo e sugli aumenti per continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare specificamente gli aumenti per ciascun reato-satellite, valutando gli elementi che incidono sulla gravità 'quoad poenam'.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiama i limiti di unificazione e il divieto di surrettizio cumulo di pene; la Corte ha ricordato che il giudice deve rispettare i limiti previsti dall'art. 81 e motivare gli aumenti in modo da evitare un cumulo materiale mascherato.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito ai parametri di discrezionalità nella determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve esercitare tale discrezionalità e motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'individuazione della pena più grave da porre a base del calcolo per la continuazione; la Corte ha riconosciuto corretta l'individuazione della pena-base ma criticato l'automatismo negli aumenti successivi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata come limite nella esposizione dei motivi di ricorso (sinteticità della esposizione), richiamata nella parte iniziale del ricorso ma non centrale alla decisione sulle censure.

Massime di principio

  • Sulla traduzione e conoscenza della lingua: il giudice dell'esecuzione può valutare, in base agli atti del fascicolo (verbali, dichiarazioni di pubblici ufficiali, comportamenti processuali), la comprensione della lingua straniera da parte dell'imputato; tale valutazione è di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • La mancata traduzione degli atti non rende automaticamente inesecutiva una sentenza: è necessario dimostrare l'effettiva incapacità dell'imputato di comprendere la lingua usata e la mancata applicazione delle garanzie linguistiche, con valutazione motivata dal giudice.
  • Sulla continuazione e rideterminazione della pena: quando il giudice dell'esecuzione ricalcola la pena per reati già giudicati separatamente (anche se in precedenza alcuni reati erano stati unificati), deve prima 'scorporare' i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave come base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite.
  • Non è ammesso un automatismo nell'applicazione degli aumenti: il giudice deve esplicitare i criteri adottati e fornire motivazioni specifiche e proporzionate per l'entità di ciascun aumento, in modo da rendere possibile il controllo della correttezza del ragionamento e il rispetto dei limiti di legge (art. 81 c.p.).
  • L'assenza o l'insufficienza motivazionale circa gli aumenti per i reati-satellite comporta l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo esame sulla determinazione della pena.
  • Il grado di dettaglio richiesto nella motivazione è proporzionale all'entità degli aumenti: aumenti di rilievo richiedono spiegazioni più articolate circa la gravità relativa dei singoli reati e le ragioni della maggiorazione.

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