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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3592/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'integrazione della liberazione anticipata speciale per il periodo 26/06/2012-31/12/2015, invocando l'operatività dell'art. 4 del D.L. 23/12/2013 n.146 che, nella sua formulazione originaria, estendeva il beneficio anche ai reati ostativi. Il Magistrato di Sorveglianza dichiarò inammissibile la domanda; il Tribunale di Sorveglianza di Sassari respinse il reclamo ritenendo che la disposizione favorevole non fosse stata confermata in sede di conversione (L. 21/02/2014 n.10) e dunque era priva di efficacia rispetto alla posizione del detenuto; il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, invocando altresì il principio di lex mitior e la sentenza della Corte Costituzionale n.32/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non si è realizzata applicazione retroattiva di una legge meno favorevole, bensì l'applicazione della normativa vigente al momento dell'esecuzione della pena. La parentesi temporanea di vigenza del D.L. 146/2013 non ha prodotto effetti giuridici rilevanti sulla posizione concreta del Ribisi (nessuna maturazione del requisito utile ai fini del beneficio durante quel periodo). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esclusione dei reati ostativi dalla misura di favore, così come risultante dalla legge di conversione, è compatibile con la Costituzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 23/12/2013 n.146, art.4

    Disposizione originariamente prevedeva l'estensione della liberazione anticipata speciale anche ai condannati per reati ostativi; tuttavia, non essendo stata mantenuta nella legge di conversione nella parte favorevole, la sua efficacia non ha inciso sulla posizione concreta del detenuto nel caso in esame.

  • Legge 21/02/2014 n.10 (conversione D.L. 146/2013)

    Ha escluso i condannati per reati ostativi dal beneficio previsto originariamente dal D.L.; la Corte ha ritenuto legittimo tale esito e che la norma di conversione definisca il regime applicabile.

  • art. 54 O.P. (legge 26/07/1975 n.354)

    Richiamato quale disciplina generale della liberazione anticipata ordinaria; il beneficio speciale temporaneo doveva essere valutato rispetto al regime ordinario previsto da questa norma.

  • art. 41-bis O.P.

    Il ricorrente era sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis; la Corte ha osservato come la finalità e la natura del regime differenziato rendano la misura speciale di liberazione anticipata temporanea meno pertinente alla sua posizione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di irretroattività della sanzione: la Corte rileva che la norma favorevole deve però aver inciso concretamente sulla natura della pena o sui diritti del condannato per imporre l'applicazione retroattiva.

  • art. 2 cod. pen.

    Citato in relazione al principio di legalità sostanziale e alla valutazione della condotta del condannato alla luce della disciplina vigente; la Corte non ha ritenuto che detta norma imponga la sovrapposizione della legge più favorevole in assenza di effetti concreti sulla posizione esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per l'imputazione delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.32/2020

    La Corte di Cassazione ha letto la pronuncia costituzionale nel senso che una legge intervenuta in itinere può comportare irretroattività della sanzione solo se modifica la natura o l'incidenza della pena rispetto alla situazione al momento del fatto; nel caso concreto non si è verificato tale mutamento applicabile al ricorrente.

Massime di principio

  • Una disposizione normativa favorevole contenuta in un decreto‑legge può risultare priva di effetti per un detenuto se, nella conversione in legge, la parte favorevole è stata soppressa: non sempre si applica la lex mitior.
  • Perché operi la lex mitior nel periodo di esecuzione della pena è necessario che la norma più favorevole abbia prodotto effetti concreti e rilevabili sulla posizione giuridica del condannato (es. la maturazione di termini utili per l'accesso al beneficio).
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.32/2020 non implica automaticamente che la disciplina applicabile all'esecuzione sia ancorata rigidamente al tempus commissi delicti: rileva invece l'effettiva incidenza della nuova norma sulla natura o sulla sfera della libertà personale del soggetto.
  • Le misure di favore temporanee adottate per esigenze emergenziali o deflattive (come la liberazione anticipata speciale) possono essere considerate eccezionali e applicabili solo ai periodi di effettiva vigenza, senza estendersi automaticamente ai detenuti sottoposti a regimi differenziati o a reati ritenuti maggiormente pericolosi.
  • In casi simili, il detenuto deve dimostrare che, durante la vigenza della norma favorevole, si siano concretamente verificati gli effetti necessari (es. maturazione del limite di pena utile) per poter invocare la retroattività della legge più favorevole.

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