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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22411/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in mancanza di elementi sufficienti per verificare l’integrale pagamento riferito agli atti di causa. Le spese sono state compensate tra le parti ed è stata esclusa la debenza del cd. doppio contributo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una sentenza della commissione tributaria regionale. Prima dell’adunanza in Cassazione ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, di aver ricevuto la comunicazione delle somme dovute e di aver pagato integralmente quanto richiesto alle scadenze indicate, sostenendo che tale pagamento avesse estinto il debito tributario e chiedendo quindi la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. La controparte non ha svolto rilievi. La Corte ha però rilevato di non poter accertare l’integrale adempimento, anche per l’assenza di elementi che consentissero di collegare le cartelle agli atti impositivi oggetto del giudizio; ha quindi qualificato quanto dedotto dalla ricorrente come sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Norme richiamate

  • Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione

    La sola allegazione dell’adesione e del pagamento da parte del ricorrente non consente, in assenza di elementi univoci di collegamento con gli atti impugnati, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Massime di principio

  • L’adesione a una definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ma il giudice deve poter verificare che i versamenti si riferiscano proprio agli atti oggetto del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di mere dichiarazioni di parte quando manchino elementi documentali idonei a collegare i pagamenti alle cartelle o agli atti impositivi controversi.
  • Quando sopravviene il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso, la conseguenza processuale è l’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione.
  • In difetto di contestazioni della controparte e di specifici elementi di riscontro, le spese possono essere compensate e può escludersi la debenza del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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