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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16180/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n.3 c.p.c., della sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/03/2005 che lo aveva condannato a favore di Attel & Cie S.A., sostenendo di avere rinvenuto documenti dai quali risultava l'estinzione della sua obbligazione di avallo dei pagherò e, più in generale, che la società creditrice era cessata. Nel giudizio di revocazione la Attel & Cie non si era costituita e aveva invece intervenuto Attel Finance, la cui ammissibilità è stata contestata dal ricorrente. In appello la Corte territoriale ha ritenuto nulla la citazione in revocazione della Attel & Cie perché la società era stata estinta al momento dell'introduzione del giudizio (e ha altresì considerato nulla la notifica al procuratore per decorso dell'ultrattività della procura). Il ricorrente ha impugnato in cassazione per violazione di norme processuali, censurando in particolare: (i) l'uso, nella decisione di merito, di documentazione prodotta dall'interveniente Attel Finance (inammissibile, secondo il ricorrente); (ii) la dichiarata nullità della notifica al procuratore della Attel & Cie in violazione del principio di ultrattività della procura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'estinzione della Attel & Cie non fosse basato esclusivamente sui documenti prodotti dall'interveniente Attel Finance ma anche su altre fonti (sentenza del Tribunale di Roma n.18604/2012 e verbale di discussione del 30/01/2009 prodotto dallo stesso ricorrente), sicché l'eventuale inammissibilità dell'intervento non avrebbe inciso sulla decisione (non è stato violato il diritto di difesa). Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la censura relativa alla notifica non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, inoltre, la memoria in cassazione aveva introdotto questioni nuove (sull'esistenza/reviviscenza della società secondo il diritto svizzero) non consentite in questa sede; pertanto quelle nuove argomentazioni sono inammissibili. Le spese sono compensate. È disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi della normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione per documenti sopravvenuti; è la norma invocata dal ricorrente come titolo del giudizio di revocazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; utilizzato dalla Corte per esaminare le censure processuali proposte dal ricorrente.

  • art. 404 c.p.c.

    Regola l'intervento in giudizio; la Corte ha considerato che, anche ammettendo la contestata inammissibilità dell'intervento di Attel Finance, l'accertamento sull'estinzione della società era sorretto da altra documentazione idonea.

  • art. 344 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione di terzo; richiamata dal ricorrente nell'argomento sull'ammissibilità dell'intervento, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura rispetto alle prove complessive.

  • art. 115 c.p.c. comma 2

    Riguarda i poteri istruttori del giudice e l'onere della prova; la Corte ha valutato la prova complessiva della estinzione della società, non delegando l'esito esclusivamente all'operato dell'interveniente.

  • art. 81 c.p.c.

    Relativa alla produzione di documenti; citata nei motivi attinenti all'utilizzo di documentazione prodotta dall'interveniente, ma la Corte ha ritenuto la prova comunque integra.

  • art. 170, 141, 300 c.p.c.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla validità della notifica e agli effetti della procura; la Corte ha ritenuto che la questione della notifica non costituisse la ratio decidendi della sentenza impugnata e che nuove argomentazioni non potevano essere introdotte in cassazione.

  • art. 330 c.p.c. comma 3

    Riferimento al termine di un anno per la notificazione successiva alla pubblicazione della sentenza; la Corte ha osservato che la valutazione sulla notifica non era elemento determinante della decisione di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    Disciplina delle memorie in cassazione: possono solo chiarire i motivi originari e non introdurre nuove censure; la Corte ha applicato questo principio per escludere le nuove questioni sollevate nella memoria.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 e art.1 comma 17 legge n.228/2012

    Normativa sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo, prevedendo un ulteriore versamento da parte del ricorrente secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito poggia la propria decisione su documentazione plurima e indipendente, l'eventuale inammissibilità di un singolo intervento probatorio non invalida automaticamente la decisione quando esistono rationes decidendi autonome.
  • La cessazione/estinzione di una società convenuta prima dell'introduzione di un giudizio può rendere nulla la citazione e impedire l'instaurazione del processo nei suoi confronti; l'accertamento dell'estinzione può fondarsi su più documenti ufficiali.
  • Le censure di cassazione devono prendere di mira la ratio decidendi della sentenza impugnata; questioni diverse o nuovi mezzi di prova introdotti in memoria sono inammissibili se implicano accertamenti di fatto o principi non dedotti nel ricorso originario.
  • La notifica a un procuratore rimane rilevante solo se la procura mantiene ultrattività; tuttavia la nullità della notifica può non essere decisiva se la sentenza si fonda su altre determinazioni essenziali (es. inesistenza dell'ente).
  • Chi intende affermare la legittimità di un intervento o la persistenza/‘riviviscenza’ di una società cancellata deve proporre tali argomentazioni tempestivamente e con puntuale prova, poiché la cassazione non è sede per nuovi accertamenti di fatto o per soluzioni di diritto estero non previamente dibattute.

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