Cassazione Civile, Ordinanza n. 19935/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente sanitario pubblico aveva svolto, nel periodo 2012-fino al 31 agosto 2013, attività di consulenza/ricerca scientifica per la quale l’amministrazione gli contestava di non avere ottenuto la preventiva autorizzazione aziendale. In conseguenza, gli era stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni e l’ordine di riversare all’ente i compensi percepiti, per complessivi euro 39.800,00. Il ricorrente impugnava la decisione di merito con due motivi: 1) sosteneva che la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.L. n. 101/2013, conv. in L. n. 125/2013, applicandosi retroattivamente in quanto più favorevole, avrebbe escluso l’obbligo di autorizzazione per le attività di ricerca scientifica, rendendo illegittima la sanzione; 2) deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere non provato che le autorizzazioni rilasciate per anni precedenti si estendessero anche agli incarichi successivi e nel porre a suo carico l’onere probatorio relativo all’autorizzazione e alla ricezione delle relative comunicazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato non hanno natura penale e, quindi, non è invocabile il principio della lex mitior per estendere retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che correttamente la Corte territoriale aveva posto a carico del lavoratore l’onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè l’esistenza e l’estensione temporale delle autorizzazioni e la ricezione delle comunicazioni di richiesta/autorizzazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 6, lett. f-bis, d.lgs. 165/2001
la disposizione sopravvenuta che esclude l’obbligo di preventiva autorizzazione per attività di ricerca scientifica non si applica retroattivamente per travolgere una sanzione disciplinare già irrogata per fatti anteriori, poiché la sanzione disciplinare non ha natura penale
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il fatto posto a fondamento dell’impugnazione della sanzione grava sul lavoratore che deduce l’illegittimità del provvedimento disciplinare; se invoca l’estensione di pregresse autorizzazioni o l’avvenuto invio/ricezione delle comunicazioni, deve fornirne prova
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
non è applicabile alle sanzioni disciplinari del pubblico impiego privatizzato, perché esse non hanno natura penale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la sanzione disciplinare non ha natura penale, perché espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro; ne consegue che non opera il principio di retroattività della legge più favorevole proprio del diritto penale.
- La sopravvenuta esclusione dell’obbligo di autorizzazione per una certa attività non travolge automaticamente le sanzioni disciplinari irrogate per condotte anteriori quando la disciplina applicabile al tempo dei fatti richiedeva ancora l’autorizzazione.
- Chi impugna una sanzione disciplinare deve provare i fatti costitutivi dell’illegittimità dedotta, compresa l’esistenza di autorizzazioni efficaci per il periodo contestato o la prova dell’avvenuta comunicazione/ricezione delle richieste autorizzative.
- Le autorizzazioni amministrative o datoriali rilasciate per specifici incarichi o per periodi determinati non possono essere automaticamente estese a incarichi diversi o a periodi successivi senza prova specifica di tale estensione.
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