Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10257/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La lite nasce da un contratto di leasing finanziario stipulato nel 2001 tra una società utilizzatrice e la concedente, con garanzia fideiussoria prestata da alcuni soggetti. A seguito di inadempimenti, la concedente otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione del bene e per il pagamento dei canoni e interessi. Gli opponenti contestavano il credito deducendo, tra l’altro, l’usurarietà degli interessi, la natura traslativa del leasing con applicazione dell’art. 1526 c.c., l’asserito inadempimento della concedente e il diritto al risarcimento dei danni, oltre alla cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava gli opponenti alla restituzione del bene e al pagamento di una somma minore e della penale. In appello, però, la Corte territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile perché notificata oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, applicando il termine di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo riformato dalla L. n. 69/2009. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso monitorio nel 2007 e l’opposizione nel 2008, doveva applicarsi il termine annuale previgente, non quello semestrale, essendo irrilevante la data della sentenza di primo grado e dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ai fini dell’applicazione del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. occorre avere riguardo alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non alla data di pubblicazione della sentenza né alla successiva fase di appello. Poiché il procedimento originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009, doveva applicarsi il termine annuale previgente. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare va individuato in base alla disciplina vigente al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado; per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale, non quello semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009.

  • L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1

    La nuova disciplina del termine lungo di impugnazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, cioè dal 4 luglio 2009.

  • art. 643 c.p.c.

    Nel procedimento monitorio la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite relativa al credito azionato.

  • Sez. U, sent. n. 20596 del 01/10/2007

    Gli effetti sostanziali e processuali della domanda monitoria retroagiscono al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., rileva la data di introduzione del giudizio di primo grado e non quella della sentenza impugnata né della fase successiva di appello.
  • La riforma del termine lungo da un anno a sei mesi operata dalla L. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 in poi; per i giudizi anteriori permane il regime previgente.
  • Nel procedimento monitorio, per stabilire la data di instaurazione del giudizio occorre avere riguardo al ricorso per decreto ingiuntivo e alla sua notifica, con effetti che retroagiscono al deposito del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività è erronea se fondata sul termine semestrale in una controversia originata da un giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasing
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.