Sentenza n. 4464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto l’ottemperanza relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente, liquidando in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, docenti beneficiari di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per annualità di servizio a tempo determinato, hanno impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali. Hanno dedotto che, nonostante l’integrale accoglimento della domanda di ottemperanza, il TAR avesse liquidato complessivamente euro 500,00, importo ritenuto inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili. Hanno chiesto la riforma parziale della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, elevandole da euro 500,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha ribadito che la liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice e richiede specifica motivazione soprattutto quando ci si discosta dalla regola della soccombenza. Tale discrezionalità, tuttavia, non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime desumibili dai parametri tariffari applicabili, perché ciò sarebbe lesivo del decoro professionale. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 500,00 era inferiore ai valori del D.M. n. 147/2022 per lo scaglione applicabile, anche considerando la riduzione prevista dal decreto. La motivazione del TAR, fondata sulla serialità e sulla limitata complessità del contenzioso, non è stata ritenuta apodittica: la serialità può giustificare una riduzione del compenso, quale indice di minore impegno difensivo, ma non una liquidazione simbolica o al di sotto delle soglie minime. La richiesta degli appellanti di euro 1.189,00 è stata comunque ritenuta eccessiva, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale e della scarsa complessità della causa. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate in ragione del solo parziale accoglimento dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Riferimento processuale al giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi; il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti della Sezione relativi a controversie analoghe.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto ai docenti per le annualità di servizio a tempo determinato.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza e all’impegno dell’attività professionale, valutando anche la natura seriale e la limitata complessità della controversia.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Consente la riduzione del compenso rispetto ai valori parametrali; tale riduzione non legittima tuttavia una liquidazione simbolica o inferiore alle soglie minime applicabili.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro professionale.
- La serialità del contenzioso e la sua limitata complessità possono essere valorizzate per ridurre il compenso professionale secondo i parametri ministeriali, in quanto indici di un minore impegno difensivo; tali elementi non consentono però di scendere al di sotto delle soglie minime applicabili.
- Quando il giudice liquida le spese secondo la regola della soccombenza, la motivazione è necessaria soprattutto se intende discostarsi da tale regola; la motivazione che giustifica una riduzione del compenso può fondarsi sulla serialità e sulla scarsa complessità della controversia, purché conduca a una liquidazione non simbolica e rispettosa dei parametri.
- La quantificazione delle spese deve tenere conto congiuntamente del valore della controversia, dell’importanza e complessità dell’opera professionale, della serialità del contenzioso e dei limiti minimi desumibili dai parametri tariffari vigenti.
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