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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento, anche con decreto monocratico presidenziale del provvedimento del Comune di Gaeta, Dipartimento Sviluppo Economico, Edilizia, Attività Pianificatoria e Patrimonio, prot. n. 0058443 del 19.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di rilascio di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa - soccorso istruttorio”, nella sua interezza e, in particolare, nella parte in cui: -riqualifica l’istanza di rinnovo presentata dalla ricorrente come istanza di nuova concessione; - invita la ricorrente a integrare la documentazione assegnando termine perentorio; - impone il versamento di una somma di € 2.500,00;

Giustizia amministrativa202501012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che riqualificava l’istanza di rinnovo della concessione demaniale come istanza di nuova concessione, attivava il soccorso istruttorio, assegnava un termine perentorio e imponeva il pagamento di 2.500 euro per oneri istruttori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota comunale prot. n. 0058443 del 19 novembre 2025, contestando la riqualificazione della propria istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima come domanda di nuova concessione, l’invito a integrare la documentazione entro un termine perentorio nell’ambito del cosiddetto soccorso istruttorio e l’imposizione del pagamento di 2.500 euro a titolo di oneri istruttori. In via cautelare era stata chiesta anche l’adozione di misure monocratiche. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura endoprocedimentale e l’assenza di autonoma lesività dell’atto. Successivamente, tuttavia, l’Amministrazione ha annullato in autotutela la nota impugnata. La ricorrente ha dichiarato di aver conseguito il pieno soddisfacimento della propria pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e che la stessa ricorrente ne aveva dato espressamente atto. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito la legittimità della riqualificazione dell’istanza, del soccorso istruttorio o degli oneri istruttori. La domanda cautelare monocratica era stata precedentemente respinta perché l’atto era stato ritenuto endoprocedimentale e privo di effetti irreversibili, anche in considerazione della possibilità che l’eventuale annullamento della gara travolgesse gli effetti dell’atto. Le spese sono state poste a carico del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in ragione della condotta processuale dell’Ente, che aveva annullato in autotutela il provvedimento nonostante il precedente rigetto della tutela cautelare fondato sulla natura endoprocedimentale dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un intervenuto provvedimento dell’amministrazione, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica è stata negata in assenza dei relativi presupposti, considerata la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e l’assenza di effetti irreversibili.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendone i presupposti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata nel decreto cautelare in relazione all’attivazione del soccorso istruttorio nell’ambito della procedura comunale; la sentenza definitiva non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente dichiara di avere conseguito il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame dei motivi di legittimità.
  • La natura endoprocedimentale di un atto, accompagnata dall’assenza di effetti irreversibili e dalla possibilità che tali effetti siano travolti dall’eventuale annullamento della procedura principale, può escludere i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese quando la condotta dell’ente, in particolare l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, giustifica l’addebito delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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