Sentenza del 13/12/2017 n. 29872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla liquidazione della dichiarazione integrativa di condono presentata ai sensi della legge n. 413 del 1991. Sosteneva che l'Amministrazione non si fosse limitata a un controllo formale e automatizzato della dichiarazione, ma avesse effettuato una vera e propria rettifica della base imponibile e dell'imposta. Pertanto, secondo la contribuente, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento, motivato e completo dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della maggiore pretesa, anziché procedere direttamente all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La società ha inoltre dedotto la tardività della cartella, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio e l'errata applicazione dei principi fissati dalla precedente sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la legittimità della cartella di pagamento. Ha ritenuto preclusa, nel giudizio di rinvio, la questione relativa a un eventuale giudicato interno non rilevato nelle precedenti fasi e ha affermato che il giudice del rinvio poteva rivalutare autonomamente il punto oggetto di cassazione. Nel merito, la Corte ha condiviso la conclusione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l'Ufficio aveva correttamente applicato la procedura automatizzata di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati della dichiarazione e di quelli disponibili nell'anagrafe tributaria, senza necessità di un previo avviso di accertamento. È stata inoltre ritenuta nuova e quindi inammissibile la specifica censura relativa alla carenza di motivazione della cartella. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991
Disciplina il condono fiscale cui la società aveva aderito mediante dichiarazione integrativa; la relativa dichiarazione costituiva la base per la successiva liquidazione delle imposte.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente agli Uffici di liquidare le imposte mediante procedure automatizzate, correggendo errori materiali e di calcolo, verificando detrazioni, deduzioni, crediti, versamenti e altri dati desumibili dalla dichiarazione o dall'anagrafe tributaria. Quando l'intervento resta entro questi limiti, l'Ufficio può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza notificare un avviso di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43
Riguardano rispettivamente la forma e la motivazione dell'avviso di accertamento e i termini per l'esercizio del potere di accertamento. La loro applicazione presuppone che l'Amministrazione abbia svolto un'attività sostanziale di accertamento, diversa dalla mera liquidazione automatizzata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Prevede i termini per la notifica della cartella di pagamento. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la contribuente non ha potuto far valere nuovamente la questione perché ritenuta preclusa dagli effetti della precedente sentenza di cassazione.
Codice civile, art. 2909
Regola l'efficacia del giudicato. La Corte ha precisato che nel giudizio di rinvio operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.
Codice di procedura civile, artt. 384 e 394
Delimitano i poteri del giudice del rinvio e gli effetti della sentenza di cassazione. Il giudice del rinvio deve rispettare quanto stabilito dalla Cassazione, ma, quando l'annullamento riguarda un vizio di motivazione, conserva il potere di rivalutare autonomamente i fatti e gli elementi della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta, nel giudizio tributario d'appello, la proposizione di domande ed eccezioni nuove. La Corte ha ritenuto che la specifica censura sulla motivazione della cartella non fosse stata proposta tempestivamente nei precedenti gradi.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiamato dalla contribuente ma non ritenuto violato in relazione alla procedura automatizzata concretamente utilizzata.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Riguarda la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. La relativa censura è stata ritenuta non dedotta tempestivamente in modo specifico.
Codice di procedura civile, art. 91
Applica il principio della soccombenza: la parte che perde il giudizio deve rimborsare le spese processuali alla controparte.
Massime di principio
- La procedura di liquidazione automatizzata può essere utilizzata quando la maggiore imposta deriva esclusivamente dal confronto tra i dati dichiarati, i calcoli effettuati dal contribuente e le informazioni già disponibili all'Amministrazione, senza valutazioni discrezionali o acquisizione di elementi esterni.
- Se l'Ufficio modifica la base imponibile sulla base di valutazioni sostanziali, fatti nuovi o elementi non ricavabili direttamente dalla dichiarazione e dagli archivi fiscali, la pretesa tende invece a qualificarsi come accertamento e richiede un avviso di accertamento adeguatamente motivato.
- La contestazione della carenza di motivazione della cartella deve essere formulata in modo specifico e tempestivo già nel primo grado di giudizio; non è sufficiente lamentare genericamente la mancata notifica di un avviso di accertamento.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte nuove questioni né riproposte questioni incompatibili con quanto deciso, espressamente o implicitamente, dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio.
- Quando la Cassazione annulla una decisione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non deve limitarsi a integrare formalmente la motivazione, ma può riesaminare autonomamente il punto controverso e gli elementi di fatto rilevanti, rispettando tuttavia i limiti fissati dalla sentenza rescindente.
- La validità della cartella deve essere valutata in concreto: occorre verificare se essa consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, tenendo conto della natura automatizzata della liquidazione e dei dati già contenuti nella dichiarazione.
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