Cassazione Penale, Sentenza n. 28533/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativa a un immobile già oggetto di sentenza irrevocabile. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la presenza di un elemento di novità rappresentato dal rilascio di una concessione edilizia in sanatoria (3/3/2023) e ha contestato le valutazioni del giudice dell'esecuzione sull'epoca di ultimazione dei lavori (sussistenza del requisito temporale al 31/12/1993), la mancata istruttoria presso Comune e Soprintendenza e la non corretta valutazione del principio di proporzionalità e dei diritti garantiti dagli artt. 6 e 8 CEDU. Ha invocato violazioni degli artt. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e l'erronea interpretazione della normativa sul condono edilizio e sull'ultimazione al rustico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato congruamente il rigetto della revoca, avendo verificato l'illegittimità del provvedimento di sanatoria sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede: mancato requisito temporale dell'ultimazione delle opere entro il 31/12/1993 e assenza di autorizzazione paesaggistica (mancato parere della Soprintendenza). La Corte ha richiamato costante giurisprudenza che vieta interventi successivi volti a rendere sanabile un'opera oltre i limiti temporali di legge (anche mediante demolizioni o modifiche che alterino la volumetria), ha precisato che il giudice dell'esecuzione non è obbligato a riattivare o completare procedure amministrative già svolte e ha ritenuto insufficienti e generiche le allegazioni sul profilo della proporzionalità e delle condizioni di salute/reddito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di una somma per compensazione (come indicato nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. b)
Parametro processuale invocato dalla ricorrente per censurare la decisione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e la motivazione del giudice dell'esecuzione congrua
art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e)
Altro motivo di cassazione richiamato dalla ricorrente: la Corte ha escluso il vizio invocato ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti e l'applicazione della giurisprudenza sul condono
art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Stabilisce il requisito temporale per la sanabilità (ultimazione delle opere entro il 31/12/1993). La Corte ha applicato rigidamente questo limite, ritenendo che non siano ammessi interventi successivi volti a rendere sanabile ciò che non lo era alla data-termine
art. 31, legge 47/1985
Richiamato in tema di 'ultimazione al rustico' e limiti dei lavori ammissibili successivamente; il giudice di merito ha valutato che l'opera non soddisfaceva il requisito
art. 35, comma 14, legge 47/1985
Citato come norma che consente solo modesti lavori di rifinitura compatibili con la sanatoria; la Corte ha richiamato che solo interventi molto limitati sono ammessi dopo la scadenza dei termini
art. 43, comma 5, legge 47/1985
Consente opere strettamente necessarie a rendere funzionali gli edifici non completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali; la Corte distingue questi casi dagli interventi che alterano la volumetria per aggirare i termini
art. 32, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Riferimento alla competenza della Soprintendenza per il parere in sanatoria in aree vincolate; la Corte ha ritenuto che l'assenza di valido parere non possa essere trasformata in assenso per effetto del silenzio
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146
Richiamato per il termine di istruttoria amministrativa e per la distinzione tra silenzio-assenso e silenzio-rifiuto nei procedimenti paesaggistici; la Corte ha confermato che il silenzio della Soprintendenza non valeva come assenso
artt. 6 e 8 CEDU
Invocati dalla ricorrente per profili di giusto processo e diritto alla vita privata/familiare/protezione della casa; la Corte ha ritenuto le allegazioni generiche e non sufficienti a incidere sulla legittimità dell'ordine di demolizione, richiamando la giurisprudenza CEDU che non garantisce un diritto assoluto a mantenere un'abitazione abusiva
art. 616 cod.proc.pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto l'addebito delle spese alla ricorrente
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nell'origine dell'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità e ha comunque disposto il versamento di una somma
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità sostanziale e formale del provvedimento di sanatoria; se mancano i presupposti (soprattutto il requisito temporale) può mantenere l'ordine di demolizione.
- Il requisito temporale per i condoni (ultimazione entro il 31/12/1993, ai sensi dell'art. 39 L. 724/1994) è inderogabile: non è ammesso rendere sanabile un'opera oltre la data-termine mediante interventi successivi che ne alterino la struttura o la volumetria.
- Demolizioni o modifiche effettuate dopo la scadenza dei termini per rendere un'opera 'conforme' non legittimano automaticamente una concessione in sanatoria: la domanda, la documentazione e la decisione devono essere coerenti e tipici del procedimento.
- In aree vincolate, l'assenza di un valido parere della Soprintendenza non può essere interpretata come assenso per effetto del silenzio amministrativo, salvo diverso e specifico quadro normativo; il giudice non è tenuto a riattivare d'ufficio l'iter amministrativo.
- Le eccezioni basate su condizioni di salute o reddito e sul principio di proporzionalità richiedono allegazioni e prove concrete; non sono di per sé decisive se l'abitazione è stata realizzata consapevolmente in violazione della legge.
- La giurisprudenza consolidata vieta aggiramenti della disciplina di sanatoria mediante interventi successivi: chi intende ottenere condono deve dimostrare che i requisiti richiesti sussistevano alla data-termine e che la documentazione amministrativa è regolare.
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