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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Prefettizio del 10.04.2025 PROT. USCITA N. 0014580, notificato in data 19.08.25 con il quale veniva disposto in via definitiva, nei confronti del ricorrente, il divieto “di detenere armi, munizioni e materie esplodenti”; nonché degli atti presupposti e conseguenziali

Giustizia amministrativa202500370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto definitivo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio fondato su una nota dei Carabinieri relativa alla sua partecipazione a una battuta di caccia al cinghiale svolta in periodo vietato e in un'oasi di protezione faunistica, durante la quale un partecipante era stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il ricorso deduceva, con un unico motivo articolato, difetto di motivazione, contraddittorietà interna ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente contestava che il provvedimento non avesse chiarito il suo eventuale concorso nel ferimento, non avesse adeguatamente dimostrato la sua partecipazione alla battuta di caccia vietata, non avesse valutato i suoi requisiti di affidabilità e la sua personalità e avesse adottato una misura sproporzionata rispetto ai fatti. Veniva inoltre censurata la mancata partecipazione procedimentale, assumendo che il diniego di accesso agli atti di altro procedimento relativo alla revoca della licenza di porto d'armi gli avesse impedito di difendersi. Il ricorrente aveva infine chiesto l'acquisizione della nota dei Carabinieri e si era riservato motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. In via preliminare ha ritenuto superflua la richiesta istruttoria, poiché la parte ricorrente era successivamente entrata nella disponibilità della nota dei Carabinieri. Nel merito, il Collegio ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di autorizzazioni e divieti relativi alle armi: il divieto non presuppone un abuso già accertato né una condanna penale, essendo sufficiente una prognosi non irragionevole di possibile abuso, fondata anche su fatti isolati, vicende non penalmente rilevanti o non direttamente attinenti all'uso delle armi. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante il richiamo alla precedente misura cautelare e alla nota dei Carabinieri. Il giudizio di inaffidabilità non era fondato sull'addebito di aver causato il ferimento, ma sulla partecipazione a una battuta di caccia vietata, sul ferimento verificatosi durante l'attività e sull'atteggiamento ritenuto ostruzionistico ed elusivo dei partecipanti rispetto alle indagini. Le contestazioni sulla partecipazione alla battuta e sulla valutazione della personalità sono state ritenute generiche e non supportate da allegazioni idonee a smentire gli accertamenti di polizia. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché il ricorrente non aveva indicato circostanze concrete, riferite anche alla propria situazione personale, idonee a dimostrare l'inadeguatezza del divieto. Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR ha osservato che la mancata presentazione di memorie non costituiva una ragione autonoma del provvedimento, che il diniego di accesso riguardava altro procedimento e non impediva di produrre difese nel procedimento concluso con il divieto e che non era stato indicato uno specifico parametro normativo violato. Non sono stati ravvisati travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione o violazione della proporzionalità.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 TULPS

    buona condotta; affidamento di non abusare delle armi

    Le disposizioni, lette congiuntamente, consentono di negare o revocare le autorizzazioni e di adottare il divieto di detenzione quando il soggetto non dia affidamento di fare buon uso delle armi; la relativa valutazione è ampiamente discrezionale e preventiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve esporre le ragioni della decisione, ma in materia di pubblica sicurezza la motivazione può essere contenuta quando consenta di ricostruire gli elementi fattuali e la prognosi di inaffidabilità, anche mediante motivazione per relationem.

  • art. 30, comma 1, lett. d), l. 157/1992

    La disposizione è richiamata quale norma penale-venatoria contestata ai partecipanti alla battuta di caccia vietata; il giudice precisa che il provvedimento prefettizio non ha natura sanzionatoria né richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al TAR, dopo la reiezione della domanda cautelare, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

  • art. 64 c.p.a.

    La richiesta di acquisizione della nota dei Carabinieri è stata ritenuta superflua perché il documento era stato successivamente acquisito dalla parte ricorrente.

  • art. 73 c.p.a.

    La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • In materia di divieto di detenzione o di revoca delle autorizzazioni relative alle armi, l'amministrazione di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità preventiva e può fondare la prognosi di possibile abuso anche su un singolo fatto significativo, su vicende non penalmente rilevanti o su condotte non direttamente attinenti all'uso delle armi.
  • L'adozione del divieto di detenzione di armi non richiede né un abuso già verificatosi né l'accertamento definitivo di una responsabilità penale: è sufficiente che gli elementi disponibili rendano non irragionevole la prognosi che l'interessato non offra adeguate garanzie di affidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti prefettizi in materia di armi resta limitato alla verifica dell'adeguatezza motivazionale, dell'assenza di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità o arbitrarietà; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La motivazione del divieto può essere resa per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori e a precedenti provvedimenti, purché siano individuabili i fatti posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità e il percorso logico che collega tali fatti alla misura preventiva.
  • La mancata presentazione di memorie nel procedimento non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato disponeva della facoltà di difendersi, non dimostri un concreto impedimento all'esercizio della partecipazione e non indichi una specifica violazione normativa.
  • La censura di sproporzione del divieto di detenzione di armi deve essere sostenuta da elementi concreti, riferiti ai fatti e alla situazione personale dell'interessato, idonei a dimostrare che la prognosi preventiva e la misura adottata siano manifestamente inadeguate o irragionevoli.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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