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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15848/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una pensionata della gestione pubblica, già dipendente di un ente locale, che aveva chiesto la condanna dell'INPS al rilascio di un estratto conto contributivo certificativo ("ecocert") ai sensi dell'art. 54 l. n. 88/1989. La ricorrente sosteneva che l'INPS avesse rilasciato solo un estratto conto ordinario, senza certificare correttamente la posizione contributiva e i valori retributivi, nonostante fossero state trasmesse dal datore di lavoro due diverse certificazioni PA04 con importi retributivi differenti per il medesimo periodo. Secondo la ricorrente, la domanda non riguardava la sussistenza, la misura o la decorrenza della pensione, ma l'autonomo diritto di accesso e conoscenza dei dati previdenziali; perciò la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario. La Corte d'appello aveva invece declinato la giurisdizione ritenendo che il petitum sostanziale fosse il rapporto pensionistico, poiché il rilascio dell'ecocert era funzionale a verificare la correttezza della liquidazione pensionistica e quindi connesso al diritto a pensione. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con due motivi, errore nella individuazione del petitum sostanziale e conseguente violazione delle norme sulla giurisdizione, insistendo sull'autonomia del diritto di accesso ex art. 54 l. n. 88/1989 e sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla reale natura della controversia: nel caso concreto la domanda di rilascio dell'estratto conto certificativo era funzionale alla verifica della corretta quantificazione della pensione e all'accertamento della posizione contributiva/pensionistica. Poiché la ricorrente era già pensionata nella gestione pubblica, la controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che comprende non solo le questioni sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione, ma anche quelle connesse al rapporto pensionistico e alla corretta gestione del rapporto assicurativo-pensionistico. La Corte ha quindi confermato la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di merito e ha disposto la compensazione delle spese per la novità della vicenda, con altresì i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 1 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione i vizi attinenti alla giurisdizione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la violazione o falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione e della disciplina previdenziale

  • art. 386 c.p.c.

    la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, da intendersi secondo il petitum sostanziale

  • artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934

    attribuiscono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le controversie su sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, anche se vi sia dedotto inadempimento dell'ente

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 174/2016

    richiamato in relazione alla giurisdizione contabile sulle controversie pensionistiche

  • art. 54 l. n. 88/1989

    "È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta".

    l'obbligo di informare l'assicurato sulla posizione contributiva è una specifica obbligazione del rapporto previdenziale; nel caso concreto la richiesta di ecocert è stata ritenuta funzionale alla posizione pensionistica

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione ordinaria

  • artt. 442 e 444 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di controversie previdenziali e procedimento davanti al giudice ordinario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla reale natura della controversia, non alla sola qualificazione formale data dalla parte.
  • In materia di pensioni dei pubblici dipendenti, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti comprende non solo le domande su sussistenza, misura e decorrenza del trattamento, ma anche le controversie strettamente funzionali alla corretta determinazione della pensione o comunque connesse al relativo diritto.
  • La richiesta di rilascio o rettifica di un estratto contributivo certificativo, quando è diretta a verificare la correttezza del trattamento pensionistico di un soggetto già pensionato nel pubblico impiego, può essere attratta nella giurisdizione contabile perché incide sul rapporto pensionistico.
  • L'obbligo dell'ente previdenziale di comunicare i dati della posizione previdenziale e pensionistica, se dedotto da un pensionato pubblico per contestare la liquidazione del trattamento, non assume autonoma rilevanza estranea alla materia pensionistica se la finalità concreta è quella di incidere sulla quantificazione della pensione.

Come è indicizzato

MateriePensioniGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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