Cassazione Penale, Sentenza n. 10115/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furto in abitazione aggravato. Mazzara Bologna deduce: 1) nullità/inosservanza dell'art. 169 c.p.p. per presunta mancata notifica all'imputato (atti inviati via PEC solo al difensore); 2) vizio di motivazione per manifesta illogicità nella lettura delle numerose telefonate tra i due imputati (sarebbero state ritenute finalizzate a rassicurare l'autore materiale sull'assenza di pericoli, nonostante le vittime non si sarebbero allontanate); 3) violazione del criterio di gravità, precisione e concordanza degli indizi (art. 192, comma 2 c.p.p.). Eusebio deduce: 1) illogicità della revoca della rinnovazione istruttoria (audizione del teste Nascarella Giacomo) motivata con la ragionevole durata del processo; 2) contraddittorietà della sentenza rispetto all'ordinanza (riguardo alla supposta irreperibilità del teste); 3) omissione di valutazione della deposizione a discarico del teste Eusebio Antonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha rigettati. In particolare: sul punto dell'art. 169 c.p.p. il Collegio ha accertato dagli atti che gli avvisi erano stati notificati al difensore e, in seguito, anche al domiciliatario e all'imputato; la censura sulle telefonate è stata considerata una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti non idonea a configurare manifesta illogicità, atteso che il merito aveva fornito una spiegazione coerente e congrua; la critica sulla carenza degli indizi (art. 192, comma 2) è inammissibile in cassazione se proposta come semplice diversa valutazione probatoria e non come violazione di legge; le censure di Eusebio relative alla revoca della rinnovazione istruttoria e all'apparente contraddittorietà sono state giudicate non tali da integrare i vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità, soprattutto perché l'eventuale mancata audizione non risultava decisiva alla luce del complesso quadro indiziario. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
art. 169 cod. proc. pen.
Disciplina della notifica e della domiciliazione all'estero; il Collegio ha ritenuto che, stando agli atti, le notifiche rilevanti erano correttamente effettuate al difensore e successivamente al domiciliatario/imputato, escludendo la nullità dedotta.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente di dedurre l'"error in procedendo" e autorizza la Corte di cassazione a esaminare anche gli atti; il Collegio ha esercitato tale potere per verificare la regolarità delle notifiche.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte ricorda che tale vizio richiede che la ricostruzione alternativa del ricorrente sia inconfutabile e non meramente ipotetica.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che gli indizi debbono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi probatori valutati dal giudice del merito rispettavano tali requisiti e rendevano superflua la valutazione esclusiva della deposizione a discarico omessa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul contenuto sintetico del ricorso e della motivazione; richiamata in relazione alla struttura dei motivi così come sintetizzati dagli appellanti.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (convertito) e successive proroghe
Autorizza la trattazione in udienza camerale in particolari condizioni (norme emergenziali); la procedura camerale è stata regolarmente applicata nel procedimento.
Massime di principio
- La censura sull'omessa notifica fondata sull'art. 169 c.p.p. è superabile se dagli atti risulta che le notifiche sono state comunque effettuate al difensore e/o al domiciliatario e successivamente all'imputato; è essenziale provare l'irregolarità documentalmente.
- In sede di cassazione il vizio per "manifesta illogicità" richiede che la ricostruzione alternativa proposta sia inconfutabile e non semplicemente un diverso apprezzamento dei fatti; non è ammessa la riedizione del merito.
- Le doglianze relative alla valutazione degli indizi (art. 192, comma 2) sono improprie in cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria; occorre dedurre violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti.
- La revoca di una rinnovazione istruttoria per esigenze come la ragionevole durata del processo è ammissibile salvo che la mancata escussione del teste sia determinante e decisiva per la decisione; la rilevanza dell'omissione va valutata nel contesto del complessivo compendio probatorio.
- L'omessa confutazione esplicita di una prova a discarico non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se il quadro probatorio complessivo, adeguatamente motivato, rende irrilevante quella prova o consente di ricavarne implicitamente le ragioni per cui è stata disattesa.
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