Sentenza n. 15898/2026 - Roma, Sezione 5T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le disposizioni contestate erano state sostituite da una nuova disciplina pienamente satisfattiva dell’interesse dei ricorrenti. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità né la questione di legittimità costituzionale prospettata. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: decreto ministeriale n. 119 del 2023 e graduatorie GPS per le materie di sostegno della provincia di Taranto, nella parte in cui collocavano in elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia i candidati con titoli esteri in attesa di riconoscimento
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, nella parte in cui, recependo l’art. 5, comma 13, del d.l. n. 44/2023, disponeva l’inserimento in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS dei candidati con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno in attesa di riconoscimento, con conseguente collocazione in coda rispetto ai candidati con titolo conseguito in Italia e conferimento degli incarichi solo dopo lo scorrimento delle fasce riservate a questi ultimi. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie ADSS e ADEE della provincia di Taranto, che li collocavano nelle fasce F1C e F1D, in coda alle fasce F1A e F1B. Avevano inoltre chiesto, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 5, commi 13 e 14, del d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. In prossimità dell’udienza hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della successiva disciplina che ha eliminato i secondi elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia.
Norme richiamate
art. 5, commi 13 e 14, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
Al Collegio non resta, data la sopravvenuta sostituzione delle avversate disposizioni con una nuova disciplina avente valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La sostituzione sopravvenuta delle disposizioni impugnate con una disciplina pienamente satisfattiva dell’interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, le disposizioni impugnate sono sostituite da una nuova disciplina che soddisfa pienamente l’interesse fatto valere dal ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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