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Sentenza

Sentenza n. 2181/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43730 presentata in data 19 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202512590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 19 aprile 2025 un'istanza diretta al riconoscimento, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un'università spagnola. Ha dedotto che il Ministero, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, non aveva adottato alcun provvedimento espresso, impedendogli l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all'insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza provvedere sulla domanda. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e decorso del termine senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l'esito all'interessato, richiedendo, se necessario, le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché il Ministero è rimasto inerte anche oltre tale termine, si è perfezionato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Nella conclusione del procedimento, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    termine generale di trenta giorni

    Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    termine complessivo ... al massimo a quattro mesi

    Considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e quello di tre mesi per la decisione sulla documentazione completa, il termine massimo complessivo è pari a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.

  • direttiva 2013/55/CE

    È indicata come base europea della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo non lo richiama espressamente; la tutela concretamente accordata è quella tipica del giudizio avverso il silenzio, con ordine all'Amministrazione di provvedere e nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e a fondare l'azione contro l'inerzia amministrativa.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, successivamente, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo può quindi arrivare a quattro mesi ove siano necessarie integrazioni.
  • L'accertamento del silenzio-inadempimento comporta l'ordine giudiziale all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi l'accoglimento sostanziale della domanda di riconoscimento.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l'Amministrazione deve esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza europea e dall'Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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