Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23090/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica o materiale in relazione a dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e per evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso lo stato di necessità: secondo la difesa, egli si sarebbe allontanato per una situazione contingente di necessità, ma la motivazione impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti della scriminante, valorizzando il fatto che al momento dell'intervento la guida del veicolo era affidata alla compagna dell'imputato e che la dedotta necessità di lasciare il domicilio o il paese di residenza era rimasta priva di prova. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e avesse trascurato elementi favorevoli, mentre la motivazione aveva fatto leva sui numerosi precedenti e aveva escluso un positivo apprezzamento del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e, in larga parte, meramente reiterativi delle censure di appello o prospettanti una ricostruzione alternativa dei fatti senza dedurre un reale travisamento della prova. La Corte ha inoltre confermato la condanna alle spese processuali e ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per il capo A; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sussistenza del reato, ma rileva che il ricorso si limita a rinviare all'atto di appello sulla responsabilità.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per il capo B; la decisione di legittimità non ne rivaluta il merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato i numerosi pregiudizi penali e la mancata positiva valorizzazione del comportamento processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione dello stato di necessità deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: se la decisione di merito ha escluso la scriminante sulla base di dati fattuali coerenti e logicamente motivati, il motivo di ricorso è inammissibile o comunque manifestamente infondato se si limita a prospettare una versione alternativa dei fatti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio, salvo che si alleghi e si dimostri un effettivo travisamento della prova; il mero richiamo all'atto di appello non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando elementi ostativi, come precedenti penali e negatività del comportamento processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.