Sentenza n. 10475/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del decreto n°2559 del 18.10.2024 del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO depositato nel fascicolo processuale dello scrivente difensore in data 21/10/2024 nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 7120/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; 2) del decreto n°21743 del 28/11/2024 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE / AT TORINO di esclusione del docente dalle c.d. GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della assunzione a tempo indeterminato dalle GPS ai sensi dell’art 59 co.4 del D.L. n°73/2021 avvenuta con decreto n° 10675 del 30 agosto 2021; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno e decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di esclusione dalle graduatorie provinciali e revoca dell'individuazione quale destinataria dell'assunzione a tempo indeterminato
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale che, in adempimento a una precedente sentenza resa su ricorso avverso il silenzio-inadempimento, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero per la classe di concorso ADSS. Aveva inoltre impugnato il successivo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con il quale era stata esclusa dalle graduatorie provinciali per il conferimento di contratti a tempo determinato e le era stata revocata l'individuazione quale destinataria dell'assunzione a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha depositato e notificato ritualmente una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Il TAR ha preso atto della rinuncia e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non vi è stata una decisione sul merito della legittimità dei decreti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale sulla materia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia ritualmente effettuata consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione.
art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021
È richiamato quale fondamento normativo dell'individuazione della docente per l'assunzione a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente depositata e notificata dalla parte ricorrente, ove ne sussistano i presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esame della legittimità degli atti impugnati.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate dal giudice in ragione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale sulla materia controversa.
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