Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7802/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/05/2022 con cui, nell'incidente promosso da Strano, il giudice dell'esecuzione ha disposto la confisca degli orologi e dei preziosi sequestrati il 12/05/2015 in relazione agli artt. 416-bis e 240-bis c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non vi era stata una specifica richiesta del pubblico ministero e che i beni potevano essere di proprietà di familiari conviventi o essere pervenuti a titolo di dono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca prevista dall'art. 240-bis c.p. sia obbligatoria per le condanne ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e che il giudice dell'esecuzione possa pronunciarla anche in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero. Il ricorrente non ha fornito prove della lecita provenienza dei beni; la sola affermazione circa la possibile titolarità di familiari conviventi non dà al condannato legittimazione a impugnare il provvedimento. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione basata sulla sproporzione tra il valore dei beni e l'assenza di redditi leciti nel nucleo familiare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; la condanna per questo reato attiva l'applicazione delle misure patrimoniali speciali previste dalla disciplina sulla confisca.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria nei casi indicati (collegata a condanne per reati come l'art. 416-bis); il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporla anche in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di somme (a titolo di ammenda) e delle spese per ricorsi risultanti ingiustificati o con profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità; usato per irrogare la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • In caso di condanna per 416-bis, la confisca prevista dall'art. 240-bis è obbligatoria: il giudice dell'esecuzione può e deve pronunciarla anche senza una formale istanza del pubblico ministero.
  • Il condannato che contesta la confisca deve fornire prove concrete della lecita provenienza dei beni (documentazione, atti di proprietà, atti di liberalità); mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Se si sostiene che i beni sono di terzi conviventi, la legittimazione ad impugnare la confisca spetta ai reali titolari; il condannato può essere privo di interesse ad agire su beni appartenenti a terzi.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve evidenziare elementi quali la sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti del nucleo familiare; una motivazione adeguata rende il ricorso per cassazione inammissibile o infondato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che dimostrino colpa nella causa di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione le chance di successo prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.