Sentenza del 12/11/2020 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IVA 2011 per indebita detrazione di IVA pari a Euro 3.500,00 relativa a fattura passiva emessa il 14/10/2011 da S. G. Srl per "acconto richiesta realizzazione impianto fotovoltaico". L'Ufficio, sulla base del PVC della Guardia di Finanza, contestava che la fattura, pur annotata, non era stata pagata e quindi, trattandosi di prestazione di servizi, il momento impositivo sarebbe sorto soltanto al pagamento; conseguentemente la detrazione effettuata nel 2011 sarebbe indebita.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui, ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72 (terzo comma), le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; in assenza del pagamento non può sorgere il diritto alla detrazione. La Commissione ha richiamato giurisprudenza di legittimità (tra cui Ordinanza n. 7340/2020 e altre pronunce) circa l'effetto fiscale degli anticipi: se è pagato un acconto l'imponibilità sorge sull'importo incassato, ma qui non essendoci pagamento non si realizza la detrazione. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese in Euro 500,00.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 6
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
L'art. 6, terzo comma, è stato interpretato come regola per cui il fatto generatore dell'IVA per le prestazioni di servizi sorge al momento del pagamento; pertanto la detrazione dell'IVA è possibile solo se l'imposta è già stata effettivamente sostenuta con pagamento.
Ordinanza Cassazione n. 7340/2020
Conferma che l'incasso di acconti anteriormente al fatto generatore rende esigibile l'imposta sull'importo incassato, poiché i contraenti manifestano di voler anticipare le conseguenze finanziarie legate al fatto generatore; dunque, l'acconto incassato determina l'obbligo d'imposta e il conseguente diritto alla detrazione per il soggetto passivo che ha pagato.
Cass. 16/12/2011 n. 27141
Richiamata come parte della giurisprudenza che riconosce la rilevanza fiscale degli acconti/anticipi e la determinazione dell'imponibilità in relazione all'incasso o al pagamento degli stessi.
Cass. 17/01/1998 n. 371
Citata a supporto della linea giurisprudenziale sulla rilevanza del pagamento/incasso per il sorgere dell'imposta.
Cass. 20/12/1994 n. 10952
Ulteriore pronuncia richiamata per consolidare l'interpretazione dell'effetto fiscale degli anticipi/versamenti anticipati.
Cass. 8/06/1992 n. 7056
Richiamata per la stessa linea interpretativa sulla rilevanza del pagamento nel sorgere del presupposto impositivo.
Cass. 12/05/2008 n. 12192
Citata in relazione al principio per cui versamenti/acconti possono rendere esigibile l'imposta, anche in ipotesi di obbligazioni anticipate o contratti preliminari.
Massime di principio
- Per le prestazioni di servizi il fatto generatore dell'IVA si considera sorto al momento del pagamento del corrispettivo; la mera emissione o annotazione della fattura senza pagamento non dà diritto alla detrazione.
- Gli acconti o anticipi effettivamente pagati rendono imponibile (e quindi detraibile per il soggetto che ha pagato) la parte relativa all'importo versato; occorre prova del pagamento per ottenere la detrazione.
- Se la fattura riporta una descrizione generica e la prestazione non è stata eseguita, manca anche il presupposto sostanziale per la detrazione; è necessario che l'operazione sia realizzata e documentata.
- In contenziosi simili il contribuente deve conservare e produrre prove documentali del pagamento (bonifici, assegni, quietanze, scritture bancarie) e del completamento della prestazione per sostenere il diritto alla detrazione.
- Occorre distinguere tra forniture di beni e prestazioni di servizi: le regole sul momento impositivo possono variare (per i servizi rileva il pagamento, per i beni possono sussistere altri momenti rilevanti), quindi verificare la natura dell'operazione prima di applicare l'art. 6.
- Se il pagamento avviene in momento successivo rispetto all'annotazione, la detrazione è ammissibile nell'anno in cui l'imposta è effettivamente pagata, con possibilità di rettifica/integrazione delle scritture contabili e delle liquidazioni IVA.
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