Cassazione Penale, Sentenza n. 09513/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila che, in funzione di riesame, aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 275 e 275-bis c.p.p. e agli artt. 13, 27 e 111 Cost., sostenendo l'omessa valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l'assenza di analisi differenziale tra domiciliari "semplici" e quelli con presidio elettronico, nonché la violazione del principio di gradualità e la sproporzione della custodia in carcere rispetto alle condizioni personali (stabile domicilio e percorso terapeutico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva qualificato come non lieve la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari e aveva rilevato condotte finalizzate a reati (introito notturno in corte interna, manomissione di porta d'ingresso, introduzione in due autovetture e asportazione di oggetti). Tale valutazione determinava la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari ex art. 276, comma 1-ter c.p.p. e la sostituzione con la custodia in carcere. La Corte ha inoltre affermato che il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari (art. 275-bis) e non una misura cautelare autonoma, per cui il giudice che ritiene necessaria la custodia in carcere non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari con presidio elettronico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure per violazione di legge e vizio di motivazione con cui è stato proposto il ricorso per cassazione
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina delle misure cautelari personali e principio di gradualità richiamato dal ricorrente
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola il presidio elettronico come modalità esecutiva degli arresti domiciliari; la Corte interpreta che non costituisce una misura cautelare autonoma
art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari quando la violazione delle prescrizioni non è lieve; motivo per cui il giudice ha sostituito la misura con la custodia in carcere
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama il principio di gradualità delle misure cautelari invocato dal ricorrente; la Corte però ritiene che, una volta accertata una violazione non lieve, la gradualità non obblighi a mantenere gli arresti con braccialetto
artt. 13, 27, 111 Cost.
Norme costituzionali invocate dal ricorrente in relazione alla dignità, libertà personale e giusto processo; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze relative a tali profili
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma collegata alla condanna alle spese per ricorso dichiarato inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti da eseguire qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà dell'indagato
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024; Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015; Sez. U, 3 n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)
Precedenti richiamati per affermare che il braccialetto elettronico è modalità esecutiva degli arresti domiciliari e che la revoca per violazioni non lievi non richiede preventiva valutazione dell'idoneità degli arresti con presidio elettronico
Massime di principio
- La trasgressione non lieve delle prescrizioni degli arresti domiciliari determina, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p., la revoca obbligatoria della misura e la sostituzione con la custodia in carcere: il giudice di merito può disporre l'aggravamento senza dover preliminarmente motivare sull'idoneità del braccialetto elettronico.
- Il braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.) è considerato una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; pertanto, se il giudice ritiene necessaria la custodia in carcere per la pericolosità del soggetto o la gravità del fatto, non è obbligato a motivare specificamente sul perché non abbia optato per il presidio elettronico.
- Le censure in Cassazione per vizio di motivazione richiedono l'indicazione di errori specifici e non possono limitarsi a contestare valutazioni di merito ampiamente motivate; la mancata analisi differenziale deve essere dimostrata come concreta omissione argomentativa.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), con possibile esecuzione degli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative.
- La valutazione della gravità della condotta e della pericolosità (es. azioni poste in essere durante la violazione degli arresti domiciliari) è centrale per il giudizio di aggravamento cautelare; elementi concreti di commissione o tentativo di commissione di reati rafforzano la legittimità della custodia in carcere.
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