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direttiva

Direttiva 2020/876

Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19

Normativa europea32020L0876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2020/876 modifica in via puntuale la direttiva 2011/16/UE per consentire agli Stati membri di rinviare alcuni termini di comunicazione e scambio di informazioni fiscali colpiti dalle difficoltà operative dovute alla pandemia di Covid-19. Il rinvio è limitato, proporzionato e facoltativo, e si concentra soprattutto sugli obblighi connessi ai meccanismi transfrontalieri soggetti a comunicazione e ad alcuni scambi di informazioni finanziarie. È previsto anche un eventuale prolungamento di tre mesi del periodo di rinvio, subordinato a una decisione unanime del Consiglio su proposta della Commissione. La direttiva entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere mediante eventuali misure nazionali.

Rinvio facoltativo di alcuni termini di comunicazione e scambio di informazioni fiscali previsti dalla direttiva 2011/16/UE a causa della pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che possono adottare misure nazionali di rinvio dei termini relativi: (i) alla comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE; (ii) allo scambio di informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono fiscalmente residenti in un altro Stato membro; (iii) alla comunicazione di talune informazioni relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della medesima direttiva. L’atto riguarda intermediari, contribuenti pertinenti, istituzioni finanziarie e autorità fiscali competenti. Il rinvio è facoltativo e legato alla pandemia di Covid-19; non modifica la struttura generale né il funzionamento della direttiva 2011/16/UE.

Rinvio dei termini fiscali per Covid-19

La direttiva (UE) 2020/876 interviene in modo mirato sulla direttiva 2011/16/UE in ragione delle gravi difficoltà operative causate dalla pandemia di Covid-19. I considerando evidenziano l’impatto delle misure di confinamento, del lavoro a distanza e delle perturbazioni sulle capacità delle imprese, degli intermediari e delle autorità fiscali di rispettare gli obblighi di comunicazione e scambio di informazioni.

Finalità e logica dell’intervento

L’obiettivo è consentire agli Stati membri un rinvio limitato e proporzionato di taluni termini, senza alterare la struttura né il funzionamento della direttiva 2011/16/UE. Il rinvio è configurato come facoltà per gli Stati membri, così da permettere un adeguamento delle scadenze nazionali alle condizioni eccezionali create dalla pandemia.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda tre principali flussi di adempimenti:

  • la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
  • lo scambio di informazioni sui conti finanziari di contribuenti fiscalmente residenti in un altro Stato membro;
  • alcune comunicazioni relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE.

I soggetti coinvolti sono intermediari, contribuenti pertinenti, istituzioni finanziarie e autorità fiscali. La direttiva non introduce un regime generale nuovo, ma modifica i termini di trasposizione e di adempimento già previsti dalla direttiva madre.

Rinvio per i meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica

Con il nuovo articolo 27 bis, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire la comunicazione, entro il 28 febbraio 2021, delle informazioni relative ai meccanismi la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Il rinvio opera in deroga ai termini ordinari dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 12.

Se uno Stato membro si avvale di tale facoltà, deve adottare anche le misure necessarie per garantire ulteriori proroghe operative previste dal paragrafo 2:

  • la prima comunicazione delle informazioni può essere effettuata entro il 30 aprile 2021, in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18;
  • il termine di 30 giorni per alcune comunicazioni decorre entro e non oltre il 1o gennaio 2021 per i meccanismi messi a disposizione o pronti per l’attuazione, o la cui prima fase sia stata attuata tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
  • per i meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica deve essere presentata entro il 30 aprile 2021.

Rinvio per i conti finanziari

Il paragrafo 3 dell’articolo 27 bis consente agli Stati membri di differire, in deroga all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), la comunicazione di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione. Il nuovo termine è fissato a 12 mesi dalla fine dell’anno solare 2019 o del periodo di rendicontazione corrispondente.

Prolungamento facoltativo del periodo di rinvio

L’articolo 27 ter prevede un meccanismo ulteriore e condizionato: il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio. Ciò è possibile solo se continuano a sussistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e se gli Stati membri applicano misure di confinamento. La proposta della Commissione deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.

Entrata in vigore e profili di urgenza

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza dell’intervento, dato il breve tempo disponibile per consentire agli Stati membri di rinviare termini che altrimenti sarebbero divenuti applicabili immediatamente nel contesto emergenziale.

Disposizioni principali

Rinvio facoltativo dei termini per i meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica

L’articolo 27 bis, paragrafo 1, inserito nella direttiva 2011/16/UE, consente agli Stati membri di adottare misure per permettere a intermediari e contribuenti pertinenti di comunicare entro il 28 febbraio 2021 le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

Ulteriori termini differiti per la comunicazione dei meccanismi e per i meccanismi commerciabili

L’articolo 27 bis, paragrafo 2, prevede che, se lo Stato membro si avvale del rinvio, debba consentire anche: (a) la prima comunicazione delle informazioni entro il 30 aprile 2021, in deroga all’articolo 8 bis ter, paragrafo 18; (b) che il termine di 30 giorni per le informazioni di cui all’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, inizi a decorrere entro e non oltre il 1o gennaio 2021 per i meccanismi messi a disposizione o pronti per l’attuazione, o per la prima fase attuata tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché per l’assistenza o consulenza fornita nello stesso periodo; (c) che, per i meccanismi commerciabili, la prima relazione periodica sia presentata entro il 30 aprile 2021.

Rinvio delle informazioni sui conti finanziari

L’articolo 27 bis, paragrafo 3, consente agli Stati membri, in deroga all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), di consentire che la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, relative all’anno solare 2019 o ad altro adeguato periodo di rendicontazione avvenga entro 12 mesi dal termine dell’anno solare 2019 o del corrispondente periodo di rendicontazione.

Possibile prolungamento di tre mesi del periodo di rinvio

Il nuovo articolo 27 ter attribuisce al Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, il potere di adottare una decisione di esecuzione che prolunghi di tre mesi il periodo di rinvio dei termini di cui all’articolo 27 bis, se persistono gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e gli Stati membri applicano misure di confinamento. La proposta della Commissione deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza del termine previsto.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativascambio di informazionidiritto tributarioemergenza covid-19

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