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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-19/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2021. — I.W. e R.W. contro Bank BPH S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario denominato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Contratto di novazione – Effetto dissuasivo – Obblighi del giudice nazionale – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1. — Causa C-19/20

Giurisprudenza europea62020CJ0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia relativa a un mutuo ipotecario polacco indicizzato al franco svizzero, nel quale alcune clausole sul tasso di cambio erano state successivamente modificate da un allegato. La sentenza chiarisce che la clausola originaria può comunque essere dichiarata abusiva, ma la tutela del consumatore non opera se questi ha rinunciato consapevolmente ai propri diritti. La Corte delimita inoltre i casi in cui il giudice può sopprimere solo una parte della clausola e precisa che le conseguenze della nullità, incluse la sopravvivenza del contratto e i profili restitutori, dipendono dal diritto nazionale. Infine, afferma un obbligo di informazione del giudice sulle conseguenze dell’annullamento del contratto, a tutela di una scelta effettivamente libera e informata del consumatore.

Clausole abusive in un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera: effetti della modifica contrattuale successiva, limiti alla sostituzione o soppressione parziale della clausola, conseguenze dell’eventuale nullità del contratto e doveri informativi del giudice nazionale

La questione giuridica

Se, in un contratto di mutuo ipotecario denominato in zloty ma indicizzato al franco svizzero, il giudice nazionale debba dichiarare abusiva la clausola originaria anche se successivamente modificata da un allegato; se possa eliminare solo l’elemento abusivo della clausola di cambio mantenendo il resto; se la normativa nazionale che disciplina l’uso delle clausole valutarie incida sull’effetto dissuasivo della direttiva; se l’annullamento del contratto sia una sanzione automatica o dipenda da domanda del consumatore; e se il giudice debba informare il consumatore delle conseguenze dell’eventuale nullità, anche quando è assistito da un professionista.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone al giudice nazionale di accertare il carattere abusivo della clausola originaria anche se successivamente modificata, salvo che il consumatore abbia rinunciato in modo libero e informato a far valere il vizio; tale accertamento non comporta di regola l’annullamento dell’intero contratto se la modifica ha ripristinato l’equilibrio e rimosso il vizio. Il giudice può sopprimere solo un elemento autonomo e separabile della clausola abusiva, ma non può riscriverne il contenuto incidendo sulla sostanza. Le conseguenze della declaratoria di abusività sono rimesse al diritto nazionale, mentre il giudice deve informare il consumatore delle conseguenze giuridiche dell’eventuale nullità, anche se assistito da un professionista.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 93/13/CEE

Clausole abusive in un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) in una controversia tra due mutuatari-consumatori e una banca, relativa alle conseguenze del carattere abusivo di clausole di un mutuo ipotecario denominato in zloty polacchi ma indicizzato al franco svizzero. Il nucleo del problema riguarda gli effetti di un allegato successivo che ha modificato il contratto e l’ambito dei poteri del giudice nazionale alla luce della direttiva 93/13.

Fatti e procedimento principale

Nel 2008 I.W. e R.W. conclusero con il predecessore della Bank BPH un mutuo ipotecario di durata trentennale, espresso in PLN ma indicizzato a CHF. Le rate erano rimborsate in zloty e calcolate sulla base del tasso di vendita della valuta estera maggiorato del margine della banca, margine che nel contratto iniziale non era definito con precisione. Nel 2011 le parti firmarono un allegato che fissava le modalità di calcolo del margine e consentiva ai mutuatari di rimborsare il prestito direttamente in franchi svizzeri.

I mutuatari contestarono il carattere abusivo dell’indicizzazione e chiesero l’annullamento del contratto e la restituzione degli importi versati. Il giudice del rinvio riteneva abusive solo le clausole relative al margine della banca, non l’intero meccanismo di indicizzazione, e sollevava dubbi sulla possibilità di limitarsi a sopprimere tale elemento, sull’effetto delle modifiche contrattuali successive e sugli obblighi informativi verso il consumatore.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la clausola originaria debba essere dichiarata abusiva anche quando sia stata successivamente modificata da un allegato;
  • se sia possibile eliminare solo l’elemento abusivo della clausola sul tasso di cambio, lasciando intatto il resto;
  • se la normativa nazionale posteriore, che impone alle banche di specificare i criteri di determinazione del cambio, incida sull’applicazione della direttiva e sul suo effetto dissuasivo;
  • se la nullità del contratto sia una conseguenza automatica o richieda una domanda espressa del consumatore;
  • se il giudice debba informare il consumatore delle conseguenze giuridiche dell’annullamento del contratto, anche quando il consumatore sia assistito da un avvocato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 93/13, e segnatamente gli articoli 3, 4, 6 e 7. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per l’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva e di contraddittorio.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la clausola abusiva non vincola il consumatore e deve essere considerata come se non fosse mai esistita. Tuttavia, il sistema della direttiva non impedisce che il consumatore, consapevolmente, rinunci a far valere il carattere abusivo mediante una modifica contrattuale, purché il consenso sia libero e informato.

Ne consegue che il giudice nazionale deve comunque dichiarare l’abusività della clausola originaria se ne ricorrono i presupposti, anche se successivamente modificata, salvo verifica della rinuncia consapevole del consumatore. La Corte precisa però che tale dichiarazione non implica di per sé l’annullamento dell’intero contratto quando la modifica abbia ripristinato l’equilibrio tra le parti e rimosso il vizio originario.

Ragionamento sulla seconda e terza questione

La Corte distingue tra soppressione di un elemento autonomo e riscrittura della clausola. Il giudice nazionale può eccezionalmente eliminare un elemento abusivo solo se esso costituisce un obbligo contrattuale distinto, suscettibile di esame individualizzato, e se ciò non comporta una revisione del contenuto della clausola nella sua sostanza. Se invece la soppressione altera l’essenza della clausola, essa non è consentita perché equivarrebbe a riscriverla, compromettendo l’effetto dissuasivo della direttiva.

La presenza di norme nazionali che disciplinano l’uso delle clausole valutarie e mirano a evitare il loro impiego abusivo non elimina, in sé, la tutela derivante dagli articoli 6 e 7 della direttiva. La Corte sottolinea che il legislatore nazionale può intervenire per limitare l’uso delle clausole abusive, ma non può indebolire la protezione del consumatore né autorizzare il giudice a salvare la clausola mediante una modifica sostanziale.

Ragionamento sulla quarta questione

La Corte chiarisce che le conseguenze della declaratoria di abusività rientrano nell’ambito del diritto nazionale, purché siano rispettati i principi della direttiva e sia ripristinata la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva. L’annullamento dell’intero contratto non costituisce una sanzione imposta dalla direttiva, ma dipende dalle regole interne sulla sopravvivenza del contratto senza la clausola abusiva.

La Corte esclude anche che l’annullamento debba necessariamente derivare da una domanda espressa del consumatore: il giudice deve valutare d’ufficio, in modo oggettivo, se il contratto possa restare in vigore. La disciplina dei termini di prescrizione e degli effetti restitutori resta nel perimetro del diritto nazionale, purché sia assicurata l’effettività della tutela europea.

Ragionamento sulla quinta questione

In relazione all’articolo 47 della Carta, la Corte afferma che il giudice nazionale, una volta accertata l’abusività di una clausola, deve informare il consumatore delle conseguenze giuridiche che possono derivare dall’eliminazione della clausola e dall’eventuale nullità del contratto. L’informazione deve essere oggettiva ed esaustiva e va resa nell’ambito delle norme processuali nazionali, in contraddittorio.

Questo obbligo sussiste anche se il consumatore è assistito da un rappresentante professionale, perché la finalità è consentirgli una scelta libera e informata, compresa l’eventuale rinuncia a far valere la protezione accordata dalla direttiva.

Dispositivo

La Corte risponde nel senso che:

  • il giudice nazionale deve dichiarare abusiva la clausola originaria anche se successivamente modificata, salvo rinuncia libera e informata del consumatore;
  • può sopprimere solo un elemento autonomo della clausola, ma non riscriverne il contenuto incidendo sulla sostanza;
  • le conseguenze della declaratoria di abusività sono regolate dal diritto nazionale, mentre la sopravvivenza del contratto va valutata d’ufficio e in modo oggettivo;
  • il giudice deve informare il consumatore delle conseguenze giuridiche dell’eventuale annullamento del contratto, indipendentemente dalla presenza di un difensore professionale.

Principio affermato

La sentenza ribadisce la centralità dell’effetto restitutorio e dell’effetto dissuasivo della direttiva 93/13: il giudice non può “correggere” la clausola abusiva riscrivendola, ma solo eliminarla se l’elemento colpito è autonomo e separabile; la protezione del consumatore può essere superata solo da una rinuncia consapevole e libera, e il giudice deve assicurare che tale scelta sia effettivamente informata.

Come è indicizzato

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