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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11744/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il suo appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di Saladino (reato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello del Pubblico Ministero non si era limitato a contestare la gravità indiziaria ma aveva anche affrontato in modo specifico le esigenze cautelari e richiamato integralmente la richiesta cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'appello del P.M. contro il rigetto della richiesta cautelare ha natura "atipica" e che il Tribunale investito deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (indizi di colpevolezza e esigenze cautelari) e, se del caso, emettere l'ordinanza impositiva con i requisiti dell'art. 292 c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, affinché verifichi la fondatezza dell'appello alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Titolo di reato contestato (normativa sugli stupefacenti); rilevante perché, per questa fattispecie, può applicarsi la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., che incide sulla valutazione della gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa in relazione a determinate fattispecie che facilita la valutazione della gravità indiziaria salvo elementi contrari; la Corte osserva che la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria può ravvivare la presunzione e giustificare l'interesse del P.M. all'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287

    Indicano i presupposti e le condizioni per l'adozione delle misure cautelari; in sede di appello del P.M. il tribunale deve verificare ex novo la sussistenza di tali presupposti.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Stabilisce i contenuti necessari dell'ordinanza impositiva; se il tribunale accoglie l'appello del P.M. e dispone la misura, l'ordinanza deve contenere gli elementi richiesti da questo articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 314

    Riguarda la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama il principio secondo cui il P.M. non può avere un interesse contrario a quello dell'indagato in ordine al riconoscimento della riparazione.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 8 del 31/03/2004 (Donelli)

    Principio fondamentale: l'appello del P.M. contro il rigetto della richiesta cautelare ha natura atipica e impone al tribunale di esaminare ex novo tutti i presupposti della misura, non limitandosi ai soli motivi indicati nell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero impugna il rigetto da parte del GIP della richiesta di misura cautelare, il suo appello deve dimostrare l'attualità dell'interesse, affrontando non solo la gravità indiziaria ma anche, specificamente e argomentatamente, le esigenze cautelari; se il GIP ha escluso entrambi i profili, l'impugnazione deve contenere censure motivate su entrambi.
  • Il tribunale investito dell'appello del P.M. svolge un controllo 'atipico': non si limita ai motivi di gravame ma può e deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per la misura (indizi, attualità, adeguatezza e proporzionalità) e, se del caso, adottare l'ordinanza impositiva rispettando i requisiti dell'art. 292 c.p.p.
  • Nei reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (es. talune ipotesi di stupefacenti), la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria può automaticamente rendere concreto l'interesse del P.M. all'impugnazione, salvo che esistano chiari elementi contrari.
  • Un ricorso o un appello del P.M. che si limiti ad affermazioni astratte sulla gravità indiziaria, senza affrontare le esigenze cautelari e la loro attualità, può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • In fase di rimessione, il giudice dovrà valutare la "concretezza" e l'"attualità" degli indizi e delle esigenze cautelari e bilanciare i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto alla situazione concreta.
  • Il P.M., quando propone appello, è preferibile che richiami e integri la richiesta cautelare originaria con elementi attuali e argomentazioni puntuali su ciascuno dei presupposti richiesti dalla legge, per evitare che l'impugnazione sia respinta per difetto di interesse.

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