Cassazione Civile, Ordinanza n. 35926/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria centrale di Firenze che aveva rigettato il loro appello e, prima ancora, contro la sentenza della CTP di Pisa che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 294/1579 relativo a IRPEF e ILOR, con rettifica dei redditi dichiarati per l'anno 1984. Nel corso del giudizio di legittimità, con memoria depositata il 7 ottobre 2021, hanno rappresentato di essersi avvalsi della definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la domanda presentata il 23 maggio 2019 e la prova del pagamento della prima rata secondo il piano rateale indicato. La controversia è stata quindi trattata non sul merito dei motivi di ricorso, ma sull'effetto processuale della definizione agevolata e sulla mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo stata richiesta la definizione agevolata e non risultando, entro il 31 dicembre 2020, alcuna istanza di trattazione da parte di alcuno dei soggetti del processo, né un diniego della definizione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il processo, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia, se richiesta e non seguita da istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, comporta l'estinzione del processo; il diniego della definizione, se intervenuto, è impugnabile nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del processo esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato già corrisposto per l'impugnazione.
art. 391 cod. proc. civ.
Viene richiamato quale base formale per la decisione in camera di consiglio con declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata di una controversia tributaria e non viene proposto tempestivamente alcun diniego, il processo si estingue se nessuna parte deposita istanza di trattazione entro il termine fissato dalla norma.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che assorbe il merito, la Corte non esamina i motivi di ricorso e decide limitandosi a dichiarare l'estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →