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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31297/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

L'ente della riscossione ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché la costituzione in giudizio era avvenuta tramite un avvocato del libero foro, ritenuto non consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019, sostenendo che tali norme non escludono il patrocinio di un avvocato del libero foro e richiamando anche l'art. 15 del medesimo decreto e il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 225 del 2016. La parte intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019 e il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 luglio 2017. Ha quindi affermato che l'Agenzia può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure, in alternativa e senza formalità, di avvocati del libero foro nei casi consentiti, tra cui le controversie davanti alle commissioni tributarie. Perciò la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello per la sola circostanza che l'ente fosse assistito da un avvocato del libero foro. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito rimasto assorbito e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2

    non esclude la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro nei casi consentiti dall'assetto normativo e convenzionale richiamato dalla Corte

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12

    richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità della rappresentanza processuale, ma non interpretato come norma ostativa al patrocinio del libero foro

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    richiamato dal ricorrente come indice della facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro

  • D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la legittimità della difesa tramite libero foro

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato per affermare la previsione della facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4

    la Corte richiama la disciplina della delibera motivata nei casi speciali in cui sia necessario il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati come parametri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro

  • Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019

    fonte del principio di diritto secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, sia dell'Avvocatura dello Stato sia di avvocati del libero foro

  • Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017

    prevede espressamente che, per il contenzioso relativo all'attività di riscossione, l'ente può stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti o di avvocati del libero foro nelle liti innanzi alle commissioni tributarie

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei casi previsti dalla disciplina applicabile e dagli accordi convenzionali, anche mediante avvocati del libero foro, senza che tale scelta integri di per sé una causa di inammissibilità del giudizio.
  • Nei giudizi in cui la scelta del difensore discenda dalla riconduzione della controversia alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, la costituzione dell'ente tramite uno o l'altro difensore presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • Il giudice di merito non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ente di riscossione per il solo fatto che la difesa sia stata affidata a un avvocato del libero foro, se la scelta è consentita dal quadro normativo e convenzionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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