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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25826/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava la declaratoria di illegittimità del provvedimento ministeriale di decadenza da un finanziamento agevolato concesso ai sensi della L. n. 517/1975. La decadenza era stata disposta perché la società beneficiaria aveva cessato l'attività in conseguenza della stipulazione, nel gennaio 1993, di un contratto di affitto parziale di azienda. La ricorrente ha sostenuto che gli artt. 9 e 10 della legge citata, nel riferirsi ad "alienazione" e "cessione", riguarderebbero il trasferimento della proprietà dei beni e non sarebbero estensibili all'affitto d'azienda o di ramo d'azienda; ha inoltre dedotto che, in concreto, l'affitto avrebbe riguardato solo una parte delle aziende, con prosecuzione dell'attività sulla parte non affittata.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di finanziamenti agevolati finalizzati alla realizzazione di specifici programmi di investimento da parte del soggetto beneficiario, il divieto di alienazione o cessione dei beni finanziati e la disciplina della cessazione dell'impresa mirano ad assicurare la permanenza del vincolo funzionale e la realizzazione delle finalità agevolative. Ne consegue che la decadenza può essere legittimamente dichiarata anche in caso di affitto d'azienda, poiché esso comporta la perdita della qualità di imprenditore da parte del concedente quando l'attività venga esercitata da un diverso soggetto. La censura è stata inoltre dichiarata in parte inammissibile perché la doglianza sulla pretesa parzialità dell'affitto era formulata in modo generico rispetto all'accertamento di merito della cessazione dell'attività d'impresa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 9 L. 517/1975

    "le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti"

    la norma va letta in funzione della conservazione del programma di investimenti e vieta il trasferimento dell'azienda, anche quando attuato mediante affitto, se comporta la perdita della gestione imprenditoriale da parte del beneficiario

  • art. 10 L. 517/1975

    "in caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato"

    la cessazione dell'attività dell'impresa mutuataria comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo e legittima la decadenza dal beneficio

  • art. 2 L. 517/1975

    i finanziamenti agevolati presuppongono programmi di investimento idonei a contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio/contributo unificato dovuto dalla parte soccombente

Massime di principio

  • Nei finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di specifici programmi di investimento, le clausole normative che vietano alienazione o cessione dei beni agevolati devono essere interpretate in modo funzionale alla permanenza dell'attività del soggetto beneficiario e alla conservazione del vincolo di destinazione del contributo.
  • L'affitto dell'azienda può integrare, ai fini della decadenza dall'agevolazione, una forma di trasferimento rilevante quando determina la cessazione dell'esercizio diretto dell'impresa da parte del beneficiario e il subentro di un diverso soggetto nella gestione dell'attività.
  • Quando il giudice di merito accerta la cessazione dell'attività d'impresa per effetto dell'affitto a terzi, la contestazione in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale accertamento; una deduzione generica sulla pretesa limitazione dell'affitto a un solo ramo o a una sola parte dell'azienda è inammissibile.
  • La ratio delle agevolazioni pubbliche non tutela il mero possesso formale dei beni acquistati con il contributo, ma l'effettiva realizzazione dell'attività economica e degli obiettivi che hanno giustificato il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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