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Sentenza

Sentenza n. 1912/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Affari legali, societari e contratti pubblici Div. 3 - Reg. Decreti R. -OMISSIS- -OMISSIS- comunicato in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le ss.aa., come definite dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale revoca ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 81/32008; - della nota Prot. nr: -OMISSIS-del -OMISSIS- - LEG - Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici di comunicazione del provvedimento sub 1); - delle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di cui è menzione nel provvedimento sub 1), e nella parte in cui contengono arresto procedimentale; di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche ignoto, con riserva di motivi aggiunti. - e l'accertamento dell'intervenuta revoca della sospensione ex art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008 da parte della Asl 2 Napoli Nord - Dipartimento Prevenzione e del decreto di archiviazione del GIP nel procedimento penale ex art. 14 comma 16.

Giustizia amministrativa202514470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, riferito al periodo di sospensione dell'attività, con contestuale revoca della misura per il futuro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che la sospensione dell'attività disposta dall'ASL non avrebbe dovuto considerarsi efficace oppure sarebbe decaduta ex lege a seguito dell'adempimento delle prescrizioni, del pagamento della somma aggiuntiva e dell'archiviazione del procedimento penale. Ha inoltre dedotto l'inutilità dell'interdizione, essendo intervenuta la revoca della sospensione, nonché vizi di istruttoria e motivazione, violazione del contraddittorio, lesione del legittimo affidamento, tardività e sproporzione della misura. Il Ministero ha eccepito la carenza di interesse, in ragione della contestuale revoca dell'interdizione, e ha sostenuto che la misura fosse vincolata e doverosa per il periodo in cui la sospensione aveva effettivamente prodotto effetti.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che l'interdizione avesse prodotto effetti giuridicamente rilevanti nel periodo di riferimento, anche per la permanenza dell'annotazione nel casellario informatico ANAC e per la sua rilevanza ai fini della qualificazione e della partecipazione alle gare. Nel merito, ha qualificato l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 come misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, non avente autonoma natura sanzionatoria, diretta a registrare l'effettiva operatività della sospensione dell'attività. Poiché la sospensione disposta il 17 febbraio 2025 è rimasta efficace sino al 25 marzo 2025, la successiva revoca ha operato ex nunc e non ha inciso sugli effetti già prodotti. Neppure l'archiviazione del procedimento penale ha eliminato il fondamento della sospensione o dell'interdizione, incidendo soltanto sulla rilevanza penale del fatto. Il giudice ha inoltre escluso che la decadenza prevista dall'art. 14, comma 16, del d.lgs. n. 81/2008 produca effetti retroattivi, chiarendo che essa, come la revoca, impedisce soltanto la protrazione futura della misura. L'interdizione doveva quindi essere adottata anche dopo la revoca della sospensione, purché quest'ultima fosse stata effettivamente operante; era invece esclusa soltanto nell'ipotesi in cui la sospensione non fosse mai divenuta efficace. Sono state respinte anche le censure procedimentali: trattandosi di atto vincolato, non era necessario l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990. Escluse infine tardività e sproporzione, poiché il decreto era stato adottato dopo l'acquisizione degli elementi necessari dall'ASL ed era limitato al solo periodo di effettiva sospensione. Ricorso rigettato e spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell'attività, è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    La disposizione impone l'interdizione a contrarre come misura accessoria, vincolata e ricognitiva della sospensione dell'attività effettivamente operante.

  • art. 14, comma 16, d.lgs. 81/2008

    La disposizione disciplina una vicenda estintiva sopravvenuta e non determina la caducazione retroattiva della sospensione né degli effetti amministrativi già prodotti.

  • art. 20 d.lgs. 758/1994

    È la base dei verbali di prescrizione elevati a seguito delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

  • art. 24 d.lgs. 758/1994

    L'archiviazione del procedimento penale conseguente all'adempimento delle prescrizioni incide sulla rilevanza penale del fatto, ma non elimina gli effetti amministrativi già prodotti dalla sospensione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non è richiesto l'avvio del procedimento per l'adozione dell'interdizione, trattandosi di atto vincolato privo di margini di discrezionalità.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La misura interdittiva può rilevare nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico ai fini delle procedure di gara.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'interdizione a contrarre prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva dell'effettiva operatività della sospensione dell'attività, non una sanzione autonoma o una sanzione accessoria al reato.
  • La revoca o la decadenza della sospensione dell'attività per violazioni in materia di sicurezza opera ex nunc: elimina gli effetti della misura per il futuro, ma non incide sulla legittimità e sugli effetti amministrativi già prodotti durante il periodo in cui la sospensione era efficace.
  • L'archiviazione del procedimento penale ai sensi del d.lgs. n. 758/1994, conseguente all'adempimento delle prescrizioni e al pagamento delle somme dovute, incide sulla rilevanza penale dell'illecito, ma non priva di fondamento la sospensione amministrativa già legittimamente disposta né l'interdizione a contrarre riferita al periodo della sua effettiva operatività.
  • L'interdizione a contrarre deve essere adottata anche se la sospensione dell'attività è stata successivamente revocata, purché la sospensione abbia concretamente prodotto effetti; essa è esclusa soltanto quando la sospensione non sia mai divenuta efficace.
  • Poiché l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato, per la sua adozione non è necessario l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990.
  • Sussiste l'interesse a impugnare un'interdizione già revocata quando la misura abbia prodotto effetti pregiudizievoli, tra cui l'annotazione nel casellario informatico ANAC o la rilevanza ai fini della qualificazione e della partecipazione alle gare.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaRequisiti di partecipazione ed esclusioneInvalidità del provvedimento
RamiSanitàContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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