Sentenza n. 12954/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento – del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 25.06.2024_ contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 06/D6 “Neurologia” relativa al Bando 1796/2023, di cui al Decreto Direttoriale 1211 del 28 luglio 2023 emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023; – di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; – ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120; – le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall’ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l’opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D6 Neurologia, con gli atti della procedura e i verbali della Commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il giudizio negativo della Commissione ASN deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 3 del d.m. 120/2016 per difetto assoluto di motivazione. La Commissione aveva riconosciuto il possesso di 7 titoli su 8, il superamento di 2 valori-soglia su 3, la piena coerenza della produzione scientifica con il settore MED/26, la continuità della produzione nel periodo 2014-2024 e la collocazione di sei pubblicazioni in riviste Q1 e Q2, ma aveva concluso per la non abilitazione mediante la formula generica secondo cui le pubblicazioni non erano di qualità elevata. Il ricorrente deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 120/2016 per omessa valutazione analitica dei criteri relativi a coerenza, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, continuità e rilevanza; illogicità e contraddittorietà tra le premesse positive e la conclusione negativa; difetto di istruttoria; nonché sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei Commissari, ritenuta sintomatica dell'assenza di valutazioni autonome e di un'effettiva dialettica collegiale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di non abilitazione, senza sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ha premesso che le valutazioni ASN costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La motivazione è stata ritenuta apodittica e tautologica perché non indicava né quali pubblicazioni fossero carenti né quale dei quattro requisiti autonomi della qualità elevata — originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica — fosse stato ritenuto insussistente. La Commissione aveva enunciato la conclusione, ma non il percorso argomentativo, e non aveva svolto una valutazione analitica dei criteri dell'art. 4 del d.m. 120/2016, nonostante avesse dichiarato di aver esaminato analiticamente titoli e pubblicazioni. Il vizio risultava aggravato dal quadro ampiamente positivo riconosciuto al candidato e dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni in riviste Q1 e Q2: in tale situazione era necessaria una motivazione rafforzata, idonea a spiegare perché gli elementi favorevoli fossero recessivi rispetto alla conclusione negativa. La sostanziale sovrapponibilità dei giudizi individuali è stata considerata un indice sintomatico ulteriore dell'assenza di autonoma istruttoria individuale e di reale dialettica collegiale, non autonomamente decisivo ma confermativo del difetto motivazionale. L'Amministrazione dovrà procedere a una nuova valutazione con Commissione in diversa composizione, nel rispetto della discrezionalità tecnica e con motivazione sufficiente, coerente e intellegibile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e intelligibile del provvedimento; una formula meramente tautologica non consente di ricostruire l'iter valutativo e determina illegittimità.
art. 3 d.m. 120/2016
Richiede alla Commissione ASN di formulare un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, fondato sulla valutazione di titoli e pubblicazioni.
art. 4 d.m. 120/2016
Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, che devono essere concretamente esaminati e il cui peso deve essere reso comprensibile nella motivazione.
art. 6 d.m. 120/2016
Prevede il concorso del superamento dei valori-soglia e del possesso dei titoli, da un lato, e della valutazione complessiva delle pubblicazioni come di qualità elevata, dall'altro; il superamento delle soglie non determina automaticamente l'abilitazione.
Allegato B al d.m. 120/2016
Definisce la qualità elevata attraverso requisiti autonomi di originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica; la Commissione deve chiarire quale requisito eventualmente difetti.
Massime di principio
- Nel giudizio di abilitazione scientifica nazionale, la Commissione deve motivare in modo effettivo, sufficiente e intellegibile il giudizio negativo sulle pubblicazioni, indicando le ragioni concrete della ritenuta insufficienza e non limitandosi a riprodurre la formula normativa secondo cui la qualità non sarebbe elevata.
- La nozione di qualità elevata delle pubblicazioni comprende requisiti autonomi — originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto significativo nella comunità scientifica — sicché il giudizio negativo deve consentire di comprendere quale requisito, o quali requisiti, siano stati ritenuti mancanti e per quali ragioni.
- Quando la Commissione riconosce il superamento della maggior parte dei parametri oggettivi, la coerenza con il settore scientifico, una significativa collocazione editoriale e la continuità della produzione, il diniego dell'abilitazione richiede una motivazione particolarmente accurata, capace di spiegare la prevalenza degli elementi negativi eventualmente riscontrati.
- La collocazione delle pubblicazioni in riviste di elevato prestigio scientifico costituisce un significativo indice del livello qualitativo dei lavori; qualora la Commissione intenda nondimeno negare l'abilitazione, deve esplicitare con puntualità le ragioni per cui tale indice non sia sufficiente nel caso concreto.
- L'affermazione di avere svolto un esame analitico delle pubblicazioni non è sufficiente se il provvedimento non descrive o non esamina, almeno sinteticamente, le opere valutate e non individua i profili specifici che avrebbero condotto al giudizio negativo.
- La sostanziale identità dei giudizi individuali dei Commissari può costituire indice sintomatico dell'assenza di autonome valutazioni e di effettiva dialettica collegiale, concorrendo a dimostrare il difetto di istruttoria e di motivazione.
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