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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della delibera del 20.12.2021 del Comitato di gestione del C.A. VCO2 Ossola Nord, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comprensorio (www.vco2.it) in data 28.12.2021, con cui il Comitato ha deliberato in merito all’applicazione dell’articolo 12 comma 5 della L.R. Piemonte n. 5/2018 che limita il prelievo della Tipica Fauna Alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio Alpino VCO2 Ossola Nord; - di tutti gli atti presupposti consequenziali, o comunque connessi con quello impugnato, con particolare riferimento alla comunicazione ricevuta dai ricorrenti prot. n. 188/2021 del 28.12.2021, trasmessa a mezzo raccomandata rr, con cui il Presidente del Comitato di gestione, sig. Fausto Braito, comunica che “il Comitato di gestione ha deliberato di applicare, a partire dalla prossima stagione venatoria, l’art. 12 comma 5 della L.R. 572018, il quale limita il prelievo della tipica fauna alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio”.

Giustizia amministrativa202200117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Comitato di gestione del Comprensorio Alpino VCO2 Ossola Nord che limitava il prelievo della tipica fauna alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del comprensorio, nonché la comunicazione attuativa della delibera

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comprensorio alpino di caccia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera del 20 dicembre 2021, resa nota il 28 dicembre 2021, con la quale il Comitato di gestione del Comprensorio Alpino VCO2 Ossola Nord aveva deliberato di applicare l'articolo 12, comma 5, della legge regionale Piemonte n. 5/2018, limitando, a partire dalla stagione venatoria successiva, il prelievo della tipica fauna alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del comprensorio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusa la comunicazione del 28 dicembre 2021 trasmessa ai ricorrenti. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio sono stati proposti motivi aggiunti e si sono costituiti ad adiuvandum ulteriori cacciatori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che i ricorrenti avevano depositato, in prossimità dell'udienza, un'istanza con la quale dichiaravano di non avere più interesse a coltivare il giudizio, considerato il tempo trascorso e la chiusura della stagione venatoria in corso al momento della proposizione del ricorso e della domanda cautelare, nonché delle stagioni successive. Il giudice non ha quindi esaminato il merito della legittimità della delibera e degli atti connessi. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti; quelle della fase cautelare risultavano già liquidate e assolte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata perché i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; il testo non attribuisce a tale disposizione un ruolo decisorio autonomo.

  • art. 12, comma 5, l.r. Piemonte n. 5/2018

    Disposizione regionale richiamata dalla delibera impugnata quale base della limitazione del prelievo della tipica fauna alpina ai cacciatori residenti nei comuni del comprensorio; la sua legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, i ricorrenti dichiarano di non avere più interesse alla decisione a causa del sopravvenuto venir meno dell'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso originario sia i motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità di entrambe le domande quando l'interesse alla decisione è venuto meno per entrambe.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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