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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dell'avviamento commerciale della farmacia da lire 896.000.000 a lire 1.415.000.000, con conseguente maggiore imposta di registro, interessi e sanzioni. Sostenevano, da un lato, che la presenza di una rendita vitalizia a favore della cedente imponesse di determinare la base imponibile secondo i criteri propri dei contratti costitutivi di rendita vitalizia; dall'altro, lamentavano il difetto di motivazione dell'avviso, l'assenza di adeguate indagini sull'azienda, l'illegittimità o l'erroneità del coefficiente applicato dall'Ufficio, la mancata applicazione obbligatoria del metodo previsto dal D.P.R. n. 460 del 1996 e l'omessa pronuncia su alcune eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la rendita vitalizia costituiva soltanto una modalità di pagamento del corrispettivo e non modificava la causa del negozio, che restava una cessione d'azienda; pertanto, il valore dell'azienda e dell'avviamento poteva essere verificato dall'Amministrazione secondo il valore venale in comune commercio, considerando il complesso dei beni aziendali e le passività risultanti dalle scritture contabili. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso e della sentenza, non essendo necessario indicare ogni singolo dato utilizzato quando siano esplicitati i criteri astratti di valutazione. Il metodo previsto dal D.P.R. n. 460 del 1996 non è stato considerato obbligatorio al di fuori dell'accertamento con adesione e può avere, in altri contesti, solo valore indiziario. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 46

    La norma sui contratti con costituzione di rendita vitalizia non si applica per determinare il valore dell'azienda quando la rendita rappresenta soltanto una modalità di pagamento del corrispettivo della cessione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 4

    valore venale in comune commercio

    Per la cessione d'azienda, l'Ufficio può controllare il valore dichiarato facendo riferimento al valore complessivo dei beni aziendali, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Il criterio generale è quello del valore venale in comune commercio.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 2 e 2-bis

    L'avviso di rettifica è sufficientemente motivato quando indica i criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore, anche senza esporre necessariamente tutti gli elementi fattuali e i calcoli analitici impiegati.

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4

    Il metodo di determinazione dell'avviamento previsto dalla norma, riferito all'accertamento con adesione, non è obbligatorio negli altri procedimenti e può assumere soltanto valore indiziario.

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 4, comma 2

    Il richiamo dei contribuenti alla redditività degli ultimi tre anni non ha inciso sull'esito, poiché la Corte ha escluso l'obbligatorietà del metodo previsto dal D.P.R. n. 460 del 1996 nel caso concreto.

  • Codice civile, art. 360, n. 5

    Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito, quando la motivazione sulla congruità dell'avviamento sia sufficiente e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda, la natura fiscale dell'operazione dipende dalla causa principale del contratto, cioè il trasferimento dell'azienda; le modalità con cui il prezzo viene corrisposto, inclusa una rendita vitalizia, non cambiano di regola il criterio di valutazione dell'azienda.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato dell'avviamento sulla base del valore venale in comune commercio e di criteri comparativi o economici, purché l'atto indichi in modo comprensibile il metodo utilizzato.
  • Non è sempre necessario che l'avviso di accertamento riporti ogni dato elementare o ogni passaggio matematico: è sufficiente, in linea generale, che il contribuente possa comprendere il criterio di stima e contestarlo efficacemente.
  • I metodi normativi elaborati per l'accertamento con adesione non sono automaticamente obbligatori in ogni procedimento di rettifica del valore dell'avviamento; al di fuori del loro ambito specifico possono costituire soltanto elementi indicativi.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dello studio di settore, dei dati comparativi o della congruità del coefficiente applicato, se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, anche sintetica, sul valore dell'avviamento.

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