Cassazione Penale, Sentenza n. 40025/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello mediante due motivi: (1) la dichiarazione della persona offesa (Marongiu) era inutilizzabile ai sensi degli artt. 197, 197-bis e 210 c.p.p., inutilizzabilità che il Tribunale avrebbe poi riconosciuto ma che sarebbe stata comunque "surrettiziamente" utilizzata nel confermare la condanna; (2) omessa/insufficiente valutazione in appello delle contradizioni e delle menzogne della persona offesa e mancata considerazione delle dichiarazioni dei testi Agus Sebastiano e Luisella Marongiu e del comportamento cristallino dell'imputato, tali da escludere la responsabilità dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Cagliari avesse fondato la decisione su elementi di prova indipendenti dalle dichiarazioni accusatorie della vittima (certificato del Pronto Soccorso attestante la frattura del setto nasale e deposizioni di terzi: Luciana e Luisella Marongiu, con riscontro sulle condizioni dei soggetti coinvolti), e che la motivazione del giudice di appello fosse immune da vizi logici rilevanti ai fini del sindacato di legittimità. Le censure del ricorrente sono state giudicate manifestamente infondate e basate su riferimenti estranei al nucleo decisorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per la disciplina della discussione orale e per le modalità di deposito della requisitoria scritta; la Corte ha agito conformemente alle procedure straordinarie previste
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di estensione dei motivi di ricorso in cassazione, per la indicazione dei motivi consentiti
artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.
artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.
Norme relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e alle conseguenze probatorie; la Corte ha preso atto dell'inutilizzabilità ma ha ritenuto che la condanna poggiasse su altre prove autonome
art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 39-bis, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Limita il sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova e sulla logica del convincimento: la Corte ha escluso la rilevabilità, in sede di legittimità, di vizi meramente logici nella valutazione delle prove che non configurino vizi di legge
Massime di principio
- Se le dichiarazioni della persona offesa sono dichiarate inutilizzabili, la sentenza di condanna può comunque essere confermata se esistono elementi di prova indipendenti (es. certificati sanitari, deposizioni testimoniali terze) che autonomamente comprovino la fattispecie.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è fortemente limitato: non è consentito rimettere totalmente in discussione la valutazione logica e la scelta delle fonti probatorie compiuta dal giudice di merito, salvo che emergano vizi di diritto o gravi incongruenze che incidano sulla motivazione in termini giuridicamente rilevanti.
- Per censurare l'eventuale "uso surrettizio" di dichiarazioni inutilizzabili occorre dimostrare che la decisione si fonda essenzialmente e concretamente su quelle dichiarazioni e che la motivazione alternativa è meramente apparente o contraddittoria.
- Le doglianze che si limitano a offrire una diversa interpretazione dei fatti o delle dichiarazioni testimoniali difficilmente prevalgono in sede di legittimità; è necessario evidenziare vizi formali o violazioni di norme processuali o di motivazione.
- Ricorsi infondati o manifestamente pretestuosi possono comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende a carico del ricorrente.
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