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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-823/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 novembre 2020. — Commissione europea contro GEA Group AG. — Impugnazione – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili – Applicazione del massimale del 10% del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa – Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione – Ammende – Nozione di “impresa” – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Principio della parità di trattamento – Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica. — Causa C-823/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha accolto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione modificativa in materia di stabilizzanti termici. Ha chiarito che, nel caso di un’unica impresa composta da più società, la solidarietà e i massimali delle ammende vanno letti alla luce di tale unicità e non come rapporti distinti riferiti a periodi separati. Ha inoltre censurato il Tribunale sulla data di esigibilità dell’ammenda, ritenendo che il fondamento dell’obbligo di pagamento resti la decisione del 2009, come modificata, e non la sola decisione del 2016.

Impugnazione in materia di cartello sugli stabilizzanti termici: validità della modifica dell’ammenda, nozione di impresa unica, solidarietà e data di esigibilità dell’ammenda.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nell’annullare la decisione della Commissione del 29 giugno 2016 per violazione del principio di parità di trattamento e per erronea determinazione della data di esigibilità dell’ammenda, in particolare: 1) se la Commissione potesse, nel modificare l’ammenda riducendo quella dell’ex controllata ACW per effetto del massimale del 10%, ricalibrare i rapporti di solidarietà senza violare la nozione di impresa unica e la parità di trattamento; 2) se la nuova data di esigibilità potesse essere fissata al 10 maggio 2010 anziché dalla notifica della decisione modificativa.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando più persone giuridiche costituiscono una sola e unica impresa ai fini del diritto della concorrenza, la Commissione può infliggere loro un’ammenda in solido e determinare i relativi importi massimi senza dover costruire artificialmente più imprese o più rapporti di solidarietà riferiti a periodi distinti; la riduzione dell’ammenda per una società che, alla data della decisione, non fa più parte dell’impresa unica non viola di per sé la parità di trattamento. Tuttavia, la Corte ha anche ritenuto errato che il Tribunale avesse affermato che la data di esigibilità dell’ammenda potesse decorrere solo dalla notifica della decisione modificativa: il fondamento dell’obbligo di pagamento resta la decisione originaria, come modificata, e la Commissione può fissare una data di esigibilità diversa. Per questi motivi la sentenza del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 81 CE
  • Articolo 82 CE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 299 TFUE

Impugnazione su ammende antitrust e solidarietà tra società di un’unica impresa

La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione del 29 giugno 2016, adottata nel quadro del caso "Stabilizzanti termici". La controversia investe sia la corretta applicazione della nozione di impresa e della responsabilità solidale nel diritto della concorrenza, sia la fissazione della data di esigibilità dell’ammenda.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva accertato, con decisione del 2009, la partecipazione di varie imprese a un’intesa sui mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri. La GEA Group AG era stata ritenuta responsabile in quanto successore di società del gruppo, in particolare della MG, dell’OCG poi ACW, e dell’OCA poi CPA.

Nel 2010 la Commissione aveva modificato la decisione del 2009 perché l’ammenda inflitta all’ACW superava il massimale del 10% del fatturato di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Tale decisione del 2010 era stata poi annullata dal Tribunale per violazione dei diritti della difesa della GEA. La Commissione ha quindi adottato la decisione controversa del 29 giugno 2016, che riprendeva la modifica dell’importo e fissava la data di esigibilità al 10 maggio 2010.

Decisione del Tribunale

La GEA aveva impugnato la decisione del 2016 deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla prescrizione, dell’articolo 266 TFUE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale aveva accolto il quarto motivo, relativo alla parità di trattamento, e la prima parte del quinto motivo, annullando la decisione senza esaminare gli altri motivi.

Questioni esaminate dalla Corte

La Commissione ha dedotto due motivi di impugnazione:

  • errore nell’applicazione del principio di parità di trattamento, della nozione di impresa e delle regole sulla responsabilità solidale, oltre che difetto di motivazione;
  • errore sulla data di esigibilità dell’ammenda e difetto di motivazione.

La GEA ha eccepito anche l’irricevibilità dell’impugnazione per difetto di interesse della Commissione.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, dello Statuto, le istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione senza dover dimostrare un interesse ad agire; spetta alla Commissione valutare l’opportunità di ricorrere contro una sentenza del Tribunale.

Ragionamento della Corte sul primo motivo: impresa unica, solidarietà e parità di trattamento

La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nozione di "impresa" nel diritto della concorrenza designa un’unità economica, anche composta da più persone giuridiche, e la solidarietà nell’ammenda è una manifestazione di tale nozione. Quando la Commissione infligge un’ammenda in solido a più soggetti appartenenti alla stessa impresa, essa non determina liberamente il rapporto esterno di solidarietà, ma deve rispettare la struttura dell’impresa e le caratteristiche del caso concreto.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la GEA, l’ACW e la CPA costituissero una sola e unica impresa nel periodo rilevante, in configurazioni successive dovute alle variazioni della compagine societaria. Il Tribunale aveva invece costruito, erroneamente, due imprese e due rapporti di solidarietà distinti, riferiti a periodi diversi. Ciò ha comportato un errore di diritto nella lettura dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di parità di trattamento: la riduzione dell’ammenda dell’ACW per effetto del massimale del 10% del suo fatturato, applicato individualmente poiché la GEA non costituiva più con essa un’unica impresa alla data della decisione, non crea una situazione comparabile con quella di soggetti ancora inseriti nella stessa impresa al momento della decisione. La conclusione del Tribunale sul punto è stata quindi censurata.

Ragionamento della Corte sulla data di esigibilità dell’ammenda

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che le decisioni della Commissione in materia di ammende costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE e non hanno effetto sospensivo ex articolo 278 TFUE. In linea di principio, la Commissione può fissare il termine di pagamento, la decorrenza degli interessi di mora e le modalità di esecuzione.

Nel caso concreto, la modifica apportata nel 2016 riguardava soltanto l’ammontare dell’ammenda dell’ACW e la ridefinizione dei rapporti di solidarietà, non l’esistenza dell’ammenda o il suo importo complessivo. Per questo la Corte ha affermato che il fondamento giuridico dell’obbligo di pagamento resta l’articolo 2 della decisione del 2009, come modificato, e non l’articolo 1 della decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel ritenere che la data di esigibilità potesse essere fissata solo dalla notifica della decisione del 2016.

Dispositivo

La Corte ha:

  • annullato la sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018;
  • rinviato la causa al Tribunale perché esamini i motivi non decisi;
  • riservato le spese.

Principi rilevanti per la pratica

La sentenza ribadisce che, in materia antitrust, la Commissione deve sempre muoversi entro la nozione di impresa come unità economica, anche quando la struttura societaria muti nel tempo. La solidarietà nell’ammenda non va confusa con una ripartizione interna o con una molteplicità di sanzioni autonome. Inoltre, quando una decisione di modifica incide solo sull’importo di una parte dell’ammenda e non sul suo titolo originario, il tema della esigibilità va letto in continuità con la decisione iniziale, salvo che la Commissione abbia davvero rimodulato l’obbligazione sanzionatoria in modo sostanziale.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammende antitrustresponsabilità solidaleparità di trattamentoesecuzione delle decisioni della commissione

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