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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata il successivo -OMISSIS-, con cui il Comune di Latina, in relazione alla “Procedura di selezione mediante procedura comparativa, per soli titoli, di un revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell''ambito del progetto S.A.I. 2023-2025 (Servizio di Accoglienza Integrata) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazione per le Politiche e i Servizi dell’Asilo”, ha individuato quale primo candidato in graduatoria il dott. -OMISSIS-, con punteggio massimo pari a 50 punti ex aequo con altra candidata dott.ssa -OMISSIS-, classificata seconda “in virtù di quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico, il quale recita “a parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età”; - della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2024 con cui il Comune di Latina ha comunicato all’odierno ricorrente la detta determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del verbale -OMISSIS-del-OMISSIS- della Commissione di valutazione, conosciuto il 5 marzo 2024, da cui si è evinto che al sott. -OMISSIS- sono stati assegnati 40 punti in e non 50 per come avrebbe dovuto essere; - della stessa graduatoria in cui risulta che al dott. -OMISSIS-, a cui è stato assegnato il codice candidatura -OMISSIS-, è stato assegnato il punteggio di 40 punti in luogo di quello di 50 punti; - della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Comune di Latina con cui si è disposto il rigetto della richiesta di revoca in autotutela del Dott. -OMISSIS-; - dell’Avviso di selezione se interpretato, al suo art. 6, in senso difforme al principio di ragionevolezza ed efficienza dell''azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione; - dell’atto di conferimento dell''incarico professionale di cui sopra al dott. -OMISSIS-; nonché, in via subordinata, per l’accoglimento della domanda di risarcimento di tutti i danni che il ricorrente ha patito per effetto della condotta illegittima del Comune di Latina.

Giustizia amministrativa202400265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di conferimento dell'incarico di revisore contabile indipendente nell'ambito del progetto S.A.I. 2023-2025, nonché diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione selezionatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la graduatoria formata dal Comune di Latina all'esito della procedura comparativa per soli titoli volta all'affidamento dell'incarico di revisore contabile indipendente per il progetto S.A.I. 2023-2025. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dell'avviso di selezione, dell'art. 97 Cost. e dei principi di efficienza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che gli spettassero ulteriori 10 punti: 5 punti per l'incarico svolto presso una Regione, qualificato nella domanda come attività di esperto in contabilità pubblica e rendicontazione dei fondi europei, ma ritenuto dal ricorrente sostanzialmente riconducibile a un incarico di revisore contabile; ulteriori 5 punti per due incarichi svolti presso un ente e un'università, che il Comune aveva ritenuto sovrapposti temporalmente a un altro incarico già valutato. Secondo il ricorrente, il corretto punteggio di 50 punti gli avrebbe consentito di raggiungere i candidati collocati al primo posto e, in applicazione del criterio dell'età, di prevalere in quanto più giovane. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno per il mancato percepimento del compenso e per la perdita di chance curriculare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la mancata attribuzione di punteggio per l'esperienza svolta presso la Regione, poiché il ricorrente l'aveva qualificata nella domanda come incarico di esperto in contabilità pubblica e rendicontazione dei fondi europei, figura distinta da quella di revisore contabile, normativamente regolamentata. La commissione non era tenuta a ricostruire autonomamente, sulla base di un contratto non allegato alla domanda, le concrete modalità dell'incarico e la loro eventuale equiparabilità al profilo richiesto. Ha ritenuto altresì legittima la mancata valutazione degli incarichi svolti presso l'ente e l'università, in quanto temporalmente coincidenti, almeno in parte, con altra esperienza della medesima tipologia già valutata, secondo la clausola dell'avviso che imponeva di conteggiare una sola volta i periodi contemporanei. La commissione non avrebbe potuto sostituire l'esperienza già valutata con le altre due, poiché anche queste ultime risultavano in parte sovrapposte tra loro. In ogni caso, la censura non superava la prova di resistenza: l'eventuale attribuzione di ulteriori 5 punti non avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere il punteggio dei controinteressati. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia per l'assenza di illegittimità dell'azione amministrativa, sia per la genericità e l'assenza di adeguate allegazioni fattuali e probatorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 6 dell'Avviso di selezione

    «a ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti»; «se il periodo di incarico supera i 6 mesi sarà valutato come anno intero, se inferiore non sarà valutato»; «se l’esperienza è stata maturata non continuativamente, i diversi periodi saranno cumulati. I periodi, per la stessa tipologia di incarico, svolti contemporaneamente, si conteggeranno una volta»; «a parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d’età»

    La clausola impone di valutare soltanto esperienze effettivamente riconducibili alla tipologia di incarico richiesta e di conteggiare una sola volta i periodi contemporanei relativi alla stessa tipologia di esperienza e allo stesso ambito di valutazione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, efficienza, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; il TAR non ravvisa violazioni poiché la commissione ha applicato i criteri dell'avviso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato esclusivamente per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per titoli, la commissione deve attribuire il punteggio sulla base della tipologia di esperienza dichiarata dal candidato e dei criteri predeterminati nell'avviso; un'esperienza qualificata dal partecipante come attività diversa da quella oggetto di selezione non può essere autonomamente riqualificata come equivalente in assenza di elementi documentali tempestivamente prodotti e idonei a dimostrarne la corrispondenza sostanziale.
  • Quando l'avviso stabilisce che i periodi contemporanei relativi alla stessa tipologia di esperienza sono conteggiati una sola volta, la commissione non può attribuire più punteggi per incarichi temporalmente sovrapposti, né scegliere il periodo più favorevole al candidato sostituendo un'esperienza già valutata con altre parzialmente coincidenti.
  • La prova di resistenza impone di respingere una censura relativa al punteggio quando, anche nell'ipotesi di accoglimento, il candidato non potrebbe conseguire una posizione utile ai fini dell'aggiudicazione o dell'affidamento dell'incarico.
  • La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione deve essere sorretta da specifiche allegazioni sui fatti costitutivi del danno e da adeguata prova del pregiudizio, del nesso causale e della sua quantificazione; la mera deduzione del mancato compenso o della perdita di chance, in forma generica, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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