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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11238/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato la debenza di una cartella di pagamento per contributi consortili di bonifica relativi all’anno 2012. I fatti all’origine della lite riguardavano l’iscrizione a ruolo di somme richieste dal concessionario della riscossione in favore del consorzio per quota consortile, contributo per opere irrigue, contributo fisso e mutuo. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che: 1) la sentenza d’appello fosse nulla per omessa o errata indicazione di una parte e per violazione dell’art. 112 c.p.c., a causa della riunione di cause riguardanti un diverso soggetto; 2) il contributo non fosse dovuto perché mancava la prova di un beneficio diretto e specifico sul fondo, il terreno non sarebbe rientrato nel perimetro di contribuenza, il perimetro non sarebbe stato trascritto e il consorzio non avrebbe dimostrato l’effettivo vantaggio, né il giudice avrebbe correttamente applicato l’onere della prova; 3) la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o comunque incoerente e quindi censurabile per violazione delle norme processuali sulla motivazione e sul diritto di difesa. Il consorzio ha resistito eccependo anche un preteso giudicato esterno, poi ritenuto insussistente dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse del ricorrente a dolersi di un asserito errore relativo a un diverso soggetto coinvolto nella riunione; ha dichiarato infondato il terzo motivo, escludendo che vi fosse una motivazione apparente, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla base della relazione tecnica del consorzio; ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza non specificamente contestati, opera la presunzione di beneficio fondiario e l’onere della prova contraria grava sul contribuente. La Corte ha inoltre ribadito che la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza non esclude di per sé l’obbligo contributivo e che il mancato utilizzo dell’acqua per morosità non esonera dal pagamento dei contributi, ove il fondo tragga comunque beneficio dalle opere consortili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio e, per il primo motivo, il difetto di interesse del ricorrente a dolersi della riunione con altro giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di contributi consortili e di riparto dell’onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    menzionato nella parte in cui la Corte distingue il vizio di motivazione denunciabile nei limiti dell’anomalia motivazionale.

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale base normativa dell’obbligo di contribuzione in presenza di beneficio fondiario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova: il consorzio non è onerato della prova del beneficio quando operi la presunzione derivante da piano di classifica e perimetro di contribuenza non specificamente contestati.

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    indicato per qualificare i contributi consortili di bonifica come oneri reali dovuti dai proprietari dei fondi situati nel perimetro del comprensorio.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per affermare che il contributo è dovuto dai proprietari che traggono beneficio dalla bonifica e che la trascrizione del perimetro ha funzione di pubblicità-notizia.

  • art. 23 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’illegittimità dell’imposizione, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina dei contributi consortili.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente insieme alle fonti europee e regionali; la Corte ne ha escluso la decisività nel caso concreto.

  • art. 119 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sulla legittimità del prelievo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per dedurre la violazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel dedurre la nullità per mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a supporto della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla Corte per ribadire che, ove il contribuente dimostri l’illegittimità del piano di classifica, il giudice tributario può disapplicarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 10, comma 2, r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per affermare che la trascrizione del perimetro di contribuenza ha mera funzione di pubblicità-notizia e non è condizione dell’obbligazione contributiva.

  • Reg. (CE) n. 73/2009

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente perché riferito ai pagamenti diretti della politica agricola comune e non ai contributi consortili di bonifica.

  • L. reg. Puglia n. 4/2012

    richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa ripartizione degli obblighi di manutenzione e dei presupposti della contribuzione, ma la Corte non ha accolto la tesi.

  • L. reg. Puglia n. 12/2011

    richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale dei consorzi di bonifica.

Massime di principio

  • I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo compreso nel perimetro di contribuenza, quando l’immobile tragga un beneficio fondiario, anche solo potenziale o fruibile, dalle opere eseguite dal consorzio.
  • Se la cartella è motivata con riferimento a un piano di classifica approvato e il consorziato non ne contesta specificamente la legittimità, opera una presunzione iuris tantum di beneficio fondiario; l’onere di provare l’assenza del beneficio grava sul contribuente.
  • La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e non esclude, di per sé, la debenza del contributo consortile.
  • Il beneficio richiesto per giustificare il contributo non presuppone che le opere siano eseguite direttamente sul singolo fondo: rileva il vantaggio derivante dalla bonifica o dalle opere idrauliche di comprensorio.
  • La chiusura delle erogazioni idriche per morosità del consorziato non elimina l’obbligo contributivo se il fondo resta inserito nel comprensorio e continua a trarre utilità potenziale o strutturale dalle opere.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce l’omessa valutazione di un motivo o di un fatto deve indicarne in modo specifico l’avvenuta deduzione nei gradi di merito e localizzarlo negli atti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non anche per il semplice difetto di sufficienza o per contestazioni del merito della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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