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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4863/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, pur avendo disapplicato la recidiva contestata e rideterminato la pena, aveva confermato la condanna per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). La ricorrente deduce tre motivi principali: (1) vizio di motivazione per non avere la Corte disposto una nuova verifica della capacità di intendere e di volere (art. 89 c.p.), sostenendo che la perizia in atti era contestata e che il rito abbreviato era stato condizionato all'espletamento di una nuova perizia; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza dei reati contestati (capi a) e b)), ritenendo la motivazione della Corte carente e apodittica; (3) vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. rispetto al reato di danneggiamento (capo c)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: non essendosi la Fois sottoposta ad esami clinici, il consulente del P.M. aveva valutato la documentazione sanitaria con esito di capacità di intendere e volere; inoltre il primo giudice aveva già rigettato la richiesta di perizia e non risulta che il rito abbreviato fosse stato espressamente subordinato all'esito di una perizia, sicché l'opzione per il rito abbreviato "secco" preclude la successiva contestazione (art. 438, commi 5 e 6, c.p.p.). Gli altri due motivi sono stati ritenuti generici o inammissibili: la Corte ha confermato che la violenza privata era provata (chiusura della persona offesa per circa quindici minuti con atteggiamento minaccioso e aggressivo) e che, quanto al danneggiamento, il motivo relativo alla sussistenza della condotta non era stato dedotto in appello (era stata invocata solo l'applicazione dell'art. 131-bis); la Corte territoriale aveva esaminato e motivato l'esclusione della causa di non punibilità alla luce della gravità intimidatoria della condotta, dei precedenti della Fois e del danno non lieve (specchietti retrovisori di due auto). Conseguentemente la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e), c.p.p.

    Criterio di legittimità per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte lo applica per valutare vizi di motivazione e li dichiara infondati o generici se non specificamente argomentati

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti di impugnazione in Cassazione; la Corte richiama i limiti entro cui i motivi sono enunciati

  • art. 89 cod. pen.

    Norma sulla capacità di intendere e di volere; la Corte valuta l'opportunità di una nuova perizia alla luce degli atti e della documentazione già acquisita

  • art. 438, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    art. 438, commi 5 e 6, c.p.p.

    Regola sull'abbreviato condizionato e sulla preclusione: se il giudice rigetta la richiesta di integrazione probatoria e l'imputato opta per il rito abbreviato "secco", è preclusa la successiva contestazione sulla mancata perizia

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione valutando la gravità intrinseca della condotta, l'effetto intimidatorio e i precedenti dell'imputata

  • art. 610 cod. pen.

    Fattispecie di violenza privata: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo e l'effettiva compressione della libertà della persona offesa

  • art. 635 cod. pen.

    Fattispecie di danneggiamento: la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta e ha valutato che il danno non fosse di lieve entità, escludendo l'ininfluenza ai sensi dell'art. 131-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 conv. con modificazioni in L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; qui segnalata in relazione alle conclusioni favorevoli al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La richiesta di perizia sulla capacità di intendere e di volere deve essere tempestiva e adeguatamente documentata; se il giudice rigetta la richiesta e l'imputato opta per il rito abbreviato "secco", non è normalmente possibile contestare successivamente l'assenza della perizia (preclusione ex art. 438 c.p.p.)
  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e ben argomentati: censure generiche o apodittiche sulla motivazione della Corte territoriale sono spesso dichiarate inammissibili
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) il giudice valuta non solo l'entità materiale del danno ma anche la valenza intimidatoria della condotta e il comportamento pregresso dell'autore; la presenza di danni non lievi e precedenti può escludere la causa di non punibilità
  • La violenza privata è reato a forma libera: basta che la condotta abbia inciso significativamente sulla libertà di azione o autodeterminazione della vittima, anche mediante comportamento minaccioso e limitazione temporanea della mobilità
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve prevedere anche le eventuali conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità o rigetto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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